Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 8 - Durata massima delle misure protettive

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18. (1)

______________
(1) Articolo così sotituito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472