Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 86 - Moratoria nel concordato in continuità

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.(1)

______________
(1) Articolo così sostituito dall'art. 19 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472