Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio.
Corte Costituzionale, Sentenza n.172 del 27/11/2025
È costituzionalmente illegittimo l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude in via assoluta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per i delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni, atteso che, a seguito della riforma dell’istituto, la tenuità è invece applicabile al delitto, più gravemente sanzionato, di violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; resta assorbita la questione relativa all’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen.