Codice Penale > Articolo 161 - Effetti della sospensione e della interruzione

Codice Penale

Vigente al

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.30046 del 23/06/2022 (dep. 29/07/2022)

Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 c.p., comma 6:
- non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal comma 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale;
- non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla L. n. 251 del 2005.

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