Codice Penale > Articolo 19 - Pene accessorie: specie

Codice Penale

Vigente al

Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione da una professione o da un'arte;

3) l'interdizione legale;

4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;

6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

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