Codice Penale > Articolo 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

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Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può aver durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

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