Codice Penale > Articolo 290 - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

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Vigente al

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.35328 del 21/04/2022 (dep. 22/09/2022)

Il reato di vilipendio delle Forze armate, previsto dall'art. 290 c.p., comma 2, non è integrato qualora il fatto sia commesso con riferimento alla Polizia locale, in quanto la stessa non possiede la qualifica di "forza armata", pur avendo gli agenti della polizia municipale in dotazione armi da fuoco.

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