Codice Penale > Articolo 341 bis - Oltraggio a pubblico ufficiale

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.18834 del 16/03/2023 (dep. 04/05/2023)

In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.211 del 30/10/2023 (dep. 03/01/2024)

Il bene giuridico del prestigio e dell'onore della Pubblica Amministrazione va salvaguardato anche in quelle occasioni in cui l'offesa oltraggiosa sia suscettibile di essere udita e percepita da altri pubblici ufficiali, che svolgono compiti o funzioni diverse da quelle della persona offesa, in quanto la condotta del soggetto agente risulta idonea a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbata da una situazione condizionante e sfavorevole, dovendosi ritenere che rispetto all'atto compiuto dalla persona offesa, cui va correlata la tutela apprestata dalla fattispecie penale, altri pubblici ufficiali non direttamente coinvolti nel suo compimento assumano il ruolo di soggetti terzi, ciò che, peraltro, consente di ritenere configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale anche con riguardo a condotte tenute in ambiti nei quali l'esigenza di tutela è particolarmente avvertita, anche se caratterizzati dalla ridotta e solo occasionale presenza di privati.

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