Codice Penale > Articolo 389 - Inosservanza di pene accessorie

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

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