Codice Penale > Articolo 557 - Prescrizione del reato

Codice Penale

Vigente al

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472