Codice Penale > Articolo 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.40698 del 22/06/2023 (dep. 05/10/2023)

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento del loro “status” consegua all’accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti.

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