Codice Penale > Articolo 594 - Ingiuria

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[ABROGATO]

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.28675 del 10/06/2022 (dep. 20/07/2022)

In tema di comunicazioni con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), ai fini della distinzione tra i reati di ingiuria ex art. 594 c.p. e diffamazione ex art. 595 c.p., occorre una valutazione caso per caso: se l'offesa viene proferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.36193 del 10/05/2022 (dep. 26/09/2022)

Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art. 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure dell'ingiuria e la diffamazione, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso.

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