Codice Penale > Articolo 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

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