Codice Penale > Articolo 637 - Ingresso abusivo nel fondo altrui

Codice Penale

Vigente al

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

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