Codice Penale > Articolo 88 - Vizio totale di mente

Codice Penale

Vigente al

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza del 25/01/2005 (dep. 08/03/2005)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di "infermità" anche i "gravi disturbi della personalità", a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.

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