Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.[1]
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29479 del 07/11/2025
La notificazione degli atti processuali, quando la residenza o il domicilio del destinatario siano conosciuti ma la consegna non sia possibile per temporanea irreperibilità, deve essere eseguita secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., mediante:
a) deposito di copia dell’atto presso la casa comunale;
b) affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
c) spedizione della raccomandata a.r. contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito (c.d. CAD).
Il notificante deve fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento; non è sufficiente dimostrare la sola spedizione della raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale.