Codice Procedura Civile > Articolo 238 - Prestazione

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giuramento decisorio e' prestato personalmente dalla parte ed e' ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: «consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro.... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.
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[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 30 settembre - 8 ottobre 1996, n. 334 (in G.U. 1a s.s. 16/10/1996, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini"" e ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238, primo comma, seconda proposizione, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole "religiosa e"".

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