Codice Procedura Civile > Articolo 295 - Sospensione necessaria

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
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[1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

[2] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18673 del 13/08/2010

In tema di divisione ereditaria di un bene immobile, quando il condividente convenuto propone in via riconvenzionale una domanda di accertamento dell’esistenza di un pregresso rapporto agrario con il de cuius, la rimessione di tale domanda alla competenza della Sezione Specializzata Agraria non comporta la sospensione automatica del giudizio divisionale ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

La pregiudizialità dell’accertamento del rapporto agrario rileva solo nella fase in cui dovessero essere adottate le disposizioni attuative del progetto di divisione, in particolare quelle che prevedano l’eventuale estromissione del condividente affittuario dal lotto non destinato ad essergli assegnato. Ne consegue l’illegittimità della sospensione immediata del giudizio di divisione.

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