Codice Procedura Civile > Articolo 551 - Intervento

Codice Procedura Civile

Vigente al

L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472