Codice Procedura Civile > Articolo 579 - Persone ammesse agli incanti

Codice Procedura Civile

Vigente al

Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

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