Codice Procedura Civile > Articolo 649 - Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472