Codice Procedura Civile > Articolo 685 - Vendita delle cose deteriorabili

Codice Procedura Civile

Vigente al

In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

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