Codice Procedura Civile > Articolo 720 - (Omissis)

Codice Procedura Civile

Vigente al

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

L'Art. 720 Codice Civile nella sua precedente versione recitava:

"Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10067 del 28/05/2020

L'omessa produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. ai fini della vendita dell’immobile pignorato, non è condizione di ammissibilità della domanda di divisione.

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