Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[1] La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38883 del 07/12/2021
Il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché, essendo adottato in sede di volontaria giurisdizione, pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti e, pertanto, non ha contenuto decisorio, così come non ha carattere definitivo, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto reso in sede di reclamo dalla corte di appello, che aveva pronunziato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata per le imprese presso il tribunale).