Codice Procedura Civile > Articolo 789 - Progetto di divisione e contestazioni su di esso

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Vigente al

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

Il decreto e' comunicato alle parti.

Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.

In ogni caso il giudice istruttore da' con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1620 del 19/01/2022

Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.

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