Codice Procedura Civile > Articolo 807 - Compromesso

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

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