Codice Procedura Penale > Articolo 120 - Testimoni ad atti del procedimento

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento :

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

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