Codice Procedura Penale > Articolo 126 - Assistenza al giudice

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.

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