Codice Procedura Penale > Articolo 133 bis - Disposizione generale

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133 ter.

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