Codice Procedura Penale > Articolo 190 - Diritto alla prova

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472