Codice Procedura Penale > Articolo 193 - Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472