Codice Procedura Penale > Articolo 241 - Documenti falsi

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

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