Codice Procedura Penale > Articolo 306 - Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per l'immediata cessazione delle misure medesime.

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