Codice Procedura Penale > Articolo 325 - Ricorso per cassazione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3, 4 e 5.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.32889 del 29/04/2021 (dep. 06/09/2021)

In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

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