Codice Procedura Penale > Articolo 593 bis - Appello del pubblico ministero

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Vigente al

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza n.21716 del 23/02/2023 (dep. 22/05/2023)

La legittimazione del procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell'acquiescenza del procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.

L'acquiescenza del procuratore della Repubblica al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, c.p.p.) non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.

In assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p.

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