Codice Procedura Penale > Articolo 636 - Giudizio di revisione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472