Codice Procedura Penale > Articolo 696 quinquies - Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472