Codice Procedura Penale > Articolo 713 - Misure di sicurezza applicate all'estradato

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Vigente al

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

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