Codice Procedura Penale > Articolo 734 bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

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Vigente al

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

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