Codice della Strada > Articolo 137 - Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Codice della Strada

Vigente al

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472