Beni culturali, paesaggistici e ambientali, atto amministrativo, motivazione, discrezionalità tecnica, limite alla circolazione

Consiglio di Stato Sezione VI, Sentenza n.11204 del 27/12/2023

Pubblicato il
Beni culturali, paesaggistici e ambientali, atto amministrativo, motivazione, discrezionalità tecnica, limite alla circolazione

Ai sensi degli artt. 10 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, è legittimo impedire il definitivo trasferimento all’estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione; la ratio della normativa è quella di escludere la circolazione del bene culturale anche nel caso in cui l’esportazione, tenuto conto dell’eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme, e tale normativa incide sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

 

Cons. Stato, sez. VI, sentenza 27 dicembre 2023, n. 11204

(Pres. Simonetti, Est. Ponte)

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11204/2023REG.PROV.COLL.

N. 00893/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2023, proposto da
Alberto Recordati, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 01390/2022, resa tra le parti, riguardante il provvedimento di diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il Cons. Davide Ponte e udito per la parte appellante l’avvocato Roberto Gabriele Merlino per delega di Giuseppe Calabi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame Alberto Recordati, odierna parte appellante, impugnava la sentenza n. 1390 del 2022 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo, articolato in dodici motivi, era stato proposto dalla stessa parte appellante al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione e contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale per il bene di cui alla denuncia per il rilascio dell’attestato di libera circolazione prot. n. 16787 del 1° settembre 2020; codice pratica SUE 502915 di cui alla nota prot. 6838 del 12 marzo 2021, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione.

2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, la parte appellante censurava la sentenza impugnata deducendo i seguenti quattro motivi di appello:

- sul mancato sindacato di maggiore attendibilità, violazione del diritto ad un equo processo e alla tutela effettiva, art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; art. 24 Cost. nella parte in cui il Tar ha respinto il ricorso ritenendo che non sia stata provata l’inattendibilità dei giudizi formulati dall’Amministrazione;

- motivazione inadeguata e/o insufficiente in riferimento alla presunta sussistenza dei requisiti della rarità, della qualità artistica e dell’attinenza dell’opera straniera al territorio italiano, erronea e/o omessa valutazione della Relazione di parte;

- sulla erronea valutazione circa la conformità del provvedimento all’art. 36 TFUE;

- sull’omessa valutazione dell’istanza di deposito di documenti ex art. 54 c.p.a. presentata dal ricorrente, violazione degli artt. 54 c.p.a, 24 e 111 Cost., violazione del giusto processo e del diritto di difesa.

3. La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2023 la causa passava in decisione.

4. Nel merito, la presente controversia ha ad oggetto la sentenza con cui il Tar adito ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione per il dipinto “Ritratto di Olga Oberhummer” di Franz von Stuck (Tettenweiss 1863 – Monaco di Baviera 1928), prima metà del 1907, olio su tavola, cm 80x68, firmato e datato in basso a destra e con timbro sul retro della tavola.

5. L’appello è infondato.

6. In relazione al primo motivo di appello, contrariamente a quanto dedotto, la sentenza contiene una articolata argomentazione del rigetto dei motivi di ricorso, in coerenza alla normativa applicata – oggetto di puntuale richiamo – ed agli orientamenti ormai prevalenti.

7. A fronte dell’omogeneità delle censure, in termini di critica all’estensione del sindacato giurisdizionale ed alla correttezza della determinazione negativa impugnata, occorre svolgere un breve inquadramento.

7.1 In linea di diritto, in considerazione della natura delle contestazioni mosse avverso le decisioni applicative dell’interesse culturale tutelato dall’amministrazione competente, connotata da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, va richiamato l’orientamento, ancora di recente ribadito dalla sezione, a mente del quale le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») - a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa»), rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ‘ragionevole’ ponderazione di interessi non previamente selezionati e graduati dalle norme - vanno vagliate dal giudice con riguardo alla loro specifica ‘attendibilità’ tecnico-scientifica.

7.2 Sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del giudice amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, resta il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale.

7.3 In tale ottica, a fronte dell’esercizio di un tale peculiare potere, in specie dinanzi ad una diversa prospettazione basata su elementi parimenti tecnici (come nel caso del presente ricorso accompagnato da una relazione tecnica di esperti), il sindacato – analogamente ad altri ambiti di carattere tecnico e specialistico – non si può più fermare alla verifica della mera attendibilità estrinseca, dovendo cercare più avanti il punto di caduta, in coerenza al bilanciamento – da un canto - fra poteri e – da un altro canto – fra interessi, pubblici e privati nonché alla delimitazione del nucleo di merito rimesso all’amministrazione.

7.4 In generale, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici e specialistici dell’amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

Va evidenziato, in tale ottica, che il controllo giurisdizionale, teso a garantire una tutela giurisdizionale effettiva, anche quando si verta in tema di esercizio della discrezionalità tecnica di un autorità dotata di competenze specialistiche, non può essere limitato ad un sindacato meramente estrinseco, estendendosi al controllo intrinseco, anche mediante il ricorso a conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza applicata dall'amministrazione, sulla attendibilità, coerenza e correttezza degli esiti, in specie rispetto ai fatti accertati ed alle norme di riferimento attributive del potere.

7.5 In tale contesto, in tema di esercizio della discrezionalità tecnica, se per un verso il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, per un altro parallelo verso deve stabilire se la valutazione operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia nel complesso che nell’articolazione dei diversi passaggi, oltre che sotto il profilo delle regole tecniche applicate.

7.6 Sul versante tecnico, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, quest’ultimo è volto a giudicare se l'Autorità pubblica abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, attraverso la verifica dei passaggi sopra indicati, in coerenza ai fatti accertati, alle regole tecniche e procedimentali predeterminate, senza che sia invece consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni, anche opinabili, dell’amministrazione con quelle giudiziali. In particolare, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5559).

8. Tali generali coordinate vanno adeguate alla peculiarità delle valutazioni di valenza culturale, prima, ed al caso di specie, a seguire.

8.1 Sul primo versante, l'apprezzamento da parte dell'amministrazione ai fini dell’imposizione di scelte di vincolo legate a poteri ed obiettivi di valenza culturale si atteggia come un apprezzamento ampio dell’interesse pubblico a tutelare cose che, attenendo direttamente o indirettamente alla storia, all’arte o alla cultura, per ciò che esprimono e per i riferimenti con queste ultime, sono reputate meritevoli di conservazione. Tuttavia l’interesse pubblico alla tutela della cosa che attenga direttamente o indirettamente alla storia, all’arte o alla cultura è direttamente collegato con una valutazione in termini di particolare interesse della cosa per i propri pregi intrinseci o per il riferimento della medesima alle vicende della storia dell’arte o della cultura, sicché l’espressione precipua dell’attività tecnico-discrezionale dell’amministrazione si ha nel momento della formulazione del giudizio di particolare rilevanza del bene, discendente a sua volta o dal riconoscimento di un peculiare pregio del medesimo, o dal riconoscimento di un particolare collegamento di esso con le vicende della storia, della cultura e dell’arte.

La circostanza che tale attività dell'amministrazione, volta ad esprimere il giudizio di rilevanza, pur implicando un apprezzamento di conformità della cosa valutata ad un modello astratto alla stregua di criteri estetico-culturali, sia sostanzialmente di carattere ricognitivo e conoscitivo (in quanto volta ad accertare l’esistenza della peculiare qualità della cosa da sottoporre a tutela), e non, invece, di carattere volitivo, come quando l’amministrazione è chiamata ad operare, per il perseguimento di un determinato interesse, una scelta fra due diverse soluzioni possibili, non esclude, ovviamente, che il margine di apprezzamento si basi su elementi tecnici, che restano di carattere peculiare e specialistico.

8.1.2 In tale contesto, sul versante di tutela gli spazi sono garantiti, analogamente agli altri ambiti specialistici sebbene adattati alle peculiarità del settore coinvolto. Pertanto, se è ben possibile per l’interessato - oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali - contestare ab intrinseco il nucleo dell’apprezzamento complesso, in tal caso emerge contemporaneamente l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica; se tale onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato; ciò in quanto prevale la scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez: VI 23 settembre 2023 n. 8167).

8.1.3 Il potere ministeriale di vincolo richiede, quale presupposto, una valutazione basata non sulle acquisizioni delle scienze esatte, bensì su riflessioni di natura artistica, storica e filosofica, spesso strettamente legate al contesto culturale e territoriale di riferimento, per loro stessa natura in continua evoluzione, anche solo per il notorio dato che trattasi di materie soggette a continuo studio e ricerca, nel perseguimento di analoghi interessi pubblici culturali, di istruzione e di crescita individuale e collettiva; in tale ottica non a caso lo stesso art. 9 della Costituzione afferma che lo Stato tutela lo “sviluppo” della cultura, da intendersi in termini quindi ampi, quale evoluzione in sé oltre che nei singoli. L’esigenza di oggettività e uniformità di valutazione dei tecnici del settore (storici dell’arte, antropologi, architetti, ecc.) non può non risentire del predetto limite di sindacato.

8.2 Nel caso dell’esercizio del peculiare potere oggetto della presente controversia, passando al secondo versante, l’amministrazione è soggetta all’art. 68 d.lgs. 42 del 2004, di cui vanno richiamate le principali previsioni: “L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo”.

8.2.1 In termini attuativi e chiarificatori, è stato approvato il decreto ministeriale n. 537 del 6 dicembre 2017 (recante appunto indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico), il quale precisa che le relazioni a supporto del diniego all’esportazione e il contestuale avvio del procedimento di dichiarazione di interesse «devono sempre essere sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali riferimenti bibliografici aggiornati, se disponibili, e attraverso l’associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi Indirizzi, soprattutto nei casi in cui sembra essere predominante una valutazione legata alla qualità artistica del bene, non sufficiente da sola a giustificare un provvedimento di tutela».

8.2.2 Gli elementi di valutazione, idonei a sorreggere la valutazione di interesse, vengono indicati dal predetto decreto nei seguenti sei: la qualità artistica dell’opera; la rarità, in senso qualitativo o quantitativo; la rilevanza della rappresentazione; l’appartenenza a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; la testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; la testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o provenienza straniera.

9. Nel caso di specie – venendo ora in particolare all’esame del secondo motivo dell’appello - vanno esaminate le risultanze di tutti gli atti oggetto di contestazione (in specie preavviso di diniego, diniego e relazione storico artistica), coerenti fra loro e connessi anche in termini di valutazione sia autonoma sia relativa alle osservazioni di parte privata.

9.1 Al riguardo, i profili di rilevanza considerati e posti a fondamento della determinazione contestata, sono plurimi: l’altissima qualità dell’opera; la rarità; l’importanza nel percorso artistico dell’autore; il ruolo rappresentativo e di testimonianza di un genere rilevante ma non documentato nelle collezioni italiane.

9.2 Inoltre, rispetto allo specifico tema del legame con il nostro paese, in coerenza al criterio della testimonianza rilevante anche in caso (come nella specie) di provenienza straniera, la relazione storico artistica svolge una accurata ricostruzione dei legami storici del pittore con l’Italia, sia per la partecipazione reiterata a mostre italiane (debitamente richiamate) sia per il carattere dell’opera quale testimonianza della persistenza e validità dei modelli italiani rinascimentali.

9.3 Quindi, già sotto il profilo della autonoma valutazione il diniego e la relazione allegata contengono una completa ed argomentate ricostruzione degli elementi posti a base della motivazione di diniego, rispetto ai quali le risultanze della relazione di parte assumono i connotati di un diverso giudizio che, lungi dal mettere in dubbio l’attendibilità di quello pubblico, esprimono piuttosto una opinione divergente.

9.4 Analogamente, rispetto alle osservazioni di parte, formulate a valle del preavviso di diniego, l’atto finale contiene una puntuale risposta, articolata in sei punti per ognuno degli elementi evocati (cfr. da pagina 3 a pagina 5 del diniego conclusivo).

10. Scendendo al dettaglio delle ulteriori contestazioni reiterate coi motivi di appello, in relazione alla rarità dell’opera gli atti impugnati – in specie sub punto 2 della risposta alle osservazioni – rendono evidente la sussistenza e correttezza degli elementi posti a base di una puntuale e ragionevole valutazione circa l’intrinseca rarità dell’opera, rispetto ai quali le diverse conclusioni proposte da parte appellante costituiscono una mera diversa opinione. Infatti, oltre al numero comunque esiguo di opere evocate (sei), rilevano le peculiarità indicate, in rapporto alla tipologia, cronologia e morfologia dell’opera nonché ai materiali e alle tecniche esecutive; in questo senso nel confronto tra l’opera in oggetto e le altre, conservate in collezioni pubbliche italiane, risulta evidente la differenza della prima, risultando evidenziata la caratteristica di rappresentare un genere pittorico assente dalle collezioni pubbliche, oltre ad essere importante per l’artista, in quanto il dipinto in oggetto apporta quella stessa utilità marginale evocata.

11. In relazione al collegamento dell’opera straniera con la cultura italiana, assume rilievo preminente quanto già sopra indicato, come emergente in specie dalla relazione storico artistica, in merito alle numerose, reiterate mostre in Italia del pittore, che evidenziano il particolare collegamento invocato, nonché al tributo alla pittura italiana rinascimentale; elementi sussistenti e pienamente ragionevoli, seppur opinabili nelle conseguenze che possono implicare.

11.1 Inoltre, gli stessi indirizzi e criteri non escludono la possibilità di trattenere beni di provenienza e o produzione straniera ma, al contrario, aprono espressamente a questa possibilità, richiedendo che questi beni siano testimonianza di uno scambio e di un dialogo di relazioni tra diverse culture, come evidenziato nel caso di specie attraverso gli elementi sopra richiamati. In proposito, proprio l’autonomia e rilevanza della valutazione compiuta sul punto evidenziano l’insussistenza della censura concernente una presunta integrazione della motivazione in sede di memoria defensionale (pag. 29 dell’atto di appello)

12. In relazione alla qualità artistica dell’opera, se già il preavviso di diniego evidenziava una serie specifica e dettagliata di elementi – endogeni - di pregio, quindi inerenti la qualità in sé e coerenti alle risultanze del dipinto, il punto 3 della risposta alle osservazioni specifica ulteriormente la qualità dell’opera fornendo ulteriori elementi – esogeni - emergenti dal confronto con altri dipinti. Analogamente, anche la relazione storico artistica contiene numerosi elementi sul punto, cui si rinvia.

13. In relazione alla rilevanza della rappresentazione, analogamente a quanto rilevato per gli altri elementi, gli atti impugnati contengono una articolata motivazione, coerente ai principi sopra richiamati. Al riguardo, a titolo esemplificativo dei diversi spunti forniti, emergono il tributo al rinascimento italiano, “il suo essere rappresentativo di un filone importante e non documentato nelle collezioni pubbliche nazionali della produzione del pittore tedesco, legato all’ambiente culturale e artistico italiano”, nonché le caratteristiche proprie del dipinto, rappresentative del ruolo del pittore (sul punto rileva ancora la relazione storico artistica, anche sub pag. 1).

14. In definitiva, su tutti i punti evocati nei motivi di appello emerge evidente lo svolgimento di un articolato approfondimento circa la sussistenza dei presupposti dei criteri applicati dall’amministrazione, attraverso elementi che, per quanto tecnicamente opinabili nel merito, appaiono privi di qualsiasi profilo di illogicità o di travisamento dei fatti. In sostanza, l’amministrazione è giunta ad una diversa e plausibile determinazione, rispetto a quella posta a base dell’esperto che ha redatto la relazione di parte senza che quest’ultima fornisca indizi circa l’erroneità logica e di fatto delle valutazioni ministeriali.

15. Quanto sin qui evidenziato evidenzia altresì l’inconsistenza della censura, sviluppata in particolare attraverso il terzo motivo di appello, sulla presunta erroneità della valutazione rispetto all’art. 36 TFUE; infatti, la stessa parte appellante, nel riconoscere come la stessa norma invocata consenta agli Stati membri di introdurre divieti di esportazione funzionali alla protezione del patrimonio artistico, ne collega l’operatività alla necessità di una adeguata motivazione che, come sin qui rilevato, nel caso di specie ben sussiste.

15.1 Né alcuna violazione procedimentale risulta dimostrata, in specie a fronte di una partecipazione pienamente garantita, come reso evidente dalla pluralità di osservazioni a cui l’amministrazione ha dato puntuali e specifiche risposte.

15.2 Più in generale sull’art. 36 citato, va ribadito quanto ancora di recente evidenziato dalla sezione (cfr. ad es. sentenza n. 8074 del 2023). L’introduzione all’art. 10, norma richiamata dall’art. 68 in tema di attestato di libera circolazione, dell’interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (comma 3, lett. d-bis, inserito nel corpo del Codice dalla previsione di cui all’art. 1, comma 175, della L. n. 124/2017), costituisce, quindi, una norma di salvaguardia, volta ad evitare che, in ragione delle nuove ipotesi normative introdotte, possa disporsi il definitivo trasferimento all’estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Si tratta, quindi, di disposizione che, pur aggiungendosi alle ulteriori ipotesi di protezione già prevista, risulta prettamente calibrata sul meccanismo della circolazione internazionale dei beni culturali e, come tale, destinata, ad incidere – seppur solo in modo parziale - sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere. Dal complesso di norme si ricava che la ratio della normativa sia quella di escludere la circolazione del bene culturale – oltre che, nelle ipotesi già previste, atteso che la disposizione si cumula ai precedenti divieti – laddove l’esportazione, tenuto conto dell’eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l’integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme. Circostanze che, a parere del Collegio, ricorrono nel caso di specie, alla luce della congrua motivazione, emergente dal complesso degli atti impugnati, e sopra richiamata.

16. Infine, in relazione ai documenti da ultimo evocati da parte appellante, e di cui chiede l’ammissione e l’utilizzo nel suo quarto motivo, circa una iniziale valutazione favorevole da parte dell’ufficio esportazioni di Milano (cfr. verbale datato 1 settembre 2020 prodotto sub documento n. 14), assume rilievo dirimente la congruità e profondità della motivazione finale posta alla base della decisione infine sfavorevole, rispetto alla quale gli elementi da ultimo addotti non evidenziano una patologia.

17. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso

18. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Sussistono giusti motivi, a fronte della natura e della complessità delle valutazioni svolte, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Ponte

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472