Consiglio di Stato, Sentenza sez. VII del 26/06/2025

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Pubblicato il 26/06/2025

N. 05553/2025REG.PROV.COLL.

N. 01334/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2025, proposto da Linea Verde Nicolini S.r.l. in proprio e in qualità di mandataria del RTI con la mandante Coculo Terenzio e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A01911F4D0, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101;

contro

La Veneta Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 22859/2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di La Veneta Servizi S.p.A. e dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi l’avvocato Adriana Amodeo in sostituzione dell'avvocato Arturo Cancrini, e l’avvocato Francesco Pignatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La s.r.l. Linea Verde Nicolini ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dalla odierna appellata, La Veneta Servizi s.p.a., così annullando la delibera, datata 23 aprile 2024, con la quale l’Università degli Studi di Roma di Roma aveva aggiudicato in favore della RTI Linea Verde Nicolini s.r.l. e Coculo Terenzio e Figli s.r.l. la procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio universitario (CIG A01911F4D0).

2.- Più in particolare, il ricorso introduttivo si articolava in due motivi:

- con il primo, si censurava l’aggiudicazione per la asserita carenza, in capo al RTI aggiudicatario, del requisito speciale di idoneità professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, consistente nella “esecuzione, negli ultimi cinque anni, di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di importo minimo pari ad € 2.136.281,67”, nello specifico sostenendosi che la mandante Coculo Terenzio e Figli S.r.l. non avrebbe prodotto documenti idonei alla comprova del requisito in questione;

- con il secondo motivo, l’aggiudicazione veniva invece censurata asserendosi che il RTI aggiudicatario sarebbe stato carente, altresì, del requisito della regolarità fiscale, previsto a pena di esclusione dall’art. 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023, e dall’Allegato II.10, contrariamente a quanto dalla stessa autodichiarato in corso di gara.

2.1.- I motivi aggiunti domandavano l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, adducendo ulteriori ragioni a sostegno della illegittimità dell’aggiudicazione.

3.- L’adito TAR ha accolto la seconda censura, assorbendo invece l’esame della prima e di quelle contenute nei motivi aggiunti, ritenendo che il RTI aggiudicatario, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, avesse perso il requisito della regolarità fiscale in ragione della sussistenza, in capo alla mandataria Linea Verde Nicolini, di un debito tributario di euro 27.268,82, definitivamente accertato e noto alla Stazione appaltante dal 28 marzo 2024, da considerarsi come violazione grave ai sensi dell’art. 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 perché sopra il valore normativo soglia di euro 5.000,00, come tale idonea ad escluderla automaticamente dalla competizione, senza margine di valutazione alcuna.

Il Tribunale ha inoltre disatteso la istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023, in riferimento all’art. 3 Cost., ritenendo la previsione della automatica esclusione non irragionevole e non sproporzionata, nella parte in cui non considera il valore del debito tributario rispetto al valore complessivo dell’appalto oggetto di aggiudicazione, attesa la ratio sottostante che è quella di assicurare il buon andamento nel settore dei contratti pubblici, attraverso il perseguimento della integrità e affidabilità dell’operatore economico con cui l’ Amministrazione si ritrova a contrattare.

Infine, il TAR ha condannato la parte resistente e la parte controinteressata alla refusione, in solido fra di loro, delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole nella misura di euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

4.- L’appello ha anzitutto censurato la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso introduttivo, sulla base di un duplice argomento: per un verso, la irregolarità fiscale della Linea Verde Nicolini non doveva considerarsi come definitivamente accertata alla data del 28 marzo 2024; per un altro verso, la posizione fiscale è comunque sia divenuta effettivamente regolare in data antecedente all’aggiudicazione (23 aprile 2024) a seguito della integrale estinzione del debito tributario.

Per il caso in cui si ritenga la irregolarità come definitivamente accertata, l’appello ha poi riproposto la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevede che la gravità della violazione definitivamente accertata debba essere valutata tenendo conto del valore dell’appalto. A sostegno, ha menzionato la ordinanza n. 7518/2024, con cui il Consiglio di Stato ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, in un caso dalla stessa ritenuto del tutto sovrapponile a quello per cui è causa, cui ratione temporis si applica la previsione di cui al citato art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023.

5.- L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha insistito sulla legittimità del proprio operato e ha chiesto che l’appello sia accolto.

6.- Ha resistito La Veneta Servizi eccependo anzitutto la inammissibilità e infondatezza del primo motivo di appello.

Per il caso in cui detto motivo sia accolto, ha riproposto espressamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le censure assorbite in prime cure, e segnatamente: il primo motivo di ricorso introduttivo con cui si sosteneva che la mandante Coculo Terenzio e Figli S.r.l. non avesse comprovato il possesso del requisito della capacità tecnica e professionale, relativo all’aver eseguito negli ultimi cinque anni almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di importo minimo pari ad € 2.136.281,67, in violazione di quanto prescritto dal punto 7.3, del Disciplinare di Gara e dall’art. 100, comma 1, lett. c) e comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023; inoltre, il terzo motivo aggiunto con cui si deducevano ulteriori argomentazioni a sostegno dell’asserita sussistenza in capo a Linea Verde Nicolini della causa automatica di esclusione prevista dall’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023; infine, il quarto motivo aggiunto, con cui ci si doleva della illegittimità del soccorso istruttorio attivato dall’Amministrazione dopo che la gara era stata aggiudicata, in mancanza delle condizioni e dei presupposti per farvi luogo.

L’appellata ha infine espressamente riproposto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’aggiudicazione o il subentro del contratto stipulato, ove ancora possibile, riservandosi altrimenti di proporre separato giudizio per ottenere il risarcimento per equivalente monetario.

7.- Con ordinanza n. 957/2025, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, ma si è nondimeno fissata con priorità la udienza di merito per la decisione definitiva della causa.

8.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica.

9.- Alla udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa è passata in decisione.

10.- L’appello è fondato.

La questione giuridica che pone il primo motivo di appello concerne il carattere della definitività o meno dell’accertamento del debito tributario sorto in capo alla s.r.l. Linea Verde Nicolini, mandante del RTI aggiudicatario.

La qualificazione giuridica dei fatti è essenziale ai fini del decidere e dalla stessa dipende l’applicazione della disciplina contenuta all’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, che prevede “è inoltre escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”, e di quella prevista dall’Allegato II.10 al codice, il cui art. 1 prevede come “gravi violazioni”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 94, comma 6, cit., “quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [id. est, pari a € 5.000,00]. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione”, anziché di quella, più favorevole al RTI aggiudicatario, inquadrata nella diversa previsione di cui all’art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, che disciplina le ipotesi di esclusione non automatica dalla gara, inter alia, per debiti non definitivamente accertati, superiori alle soglie ivi indicate, circostanza, questa, che nemmeno ricorre nel caso all’esame, trattandosi di violazione fiscale sotto soglia e oramai estinta per avvenuto pagamento.

11.- È quindi necessario ripercorrere le vicende che hanno preceduto la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione.

Con bando di gara dell’11 ottobre 2023, successivamente pubblicato sulla G.U.U.E., l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio universitario (CIG A01911F4D0), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla selezione hanno partecipato sei operatori economici, taluni di essi esclusi a seguito dell’anomalia riscontrata nella loro offerta.

Nella seduta pubblica del 25 marzo 2024, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio in favore della offerta presentata dal RTI Linea Verde Nicolini s.r.l. e Coculo Terenzio e Figli s.r.l., rispetto alla quale l’offerta della ricorrente La Veneta Servizi si è classificata come seconda.

Era poi seguita la delibera di aggiudicazione comunicata alla ricorrente in data 24 aprile 2024.

In data 29 aprile 2024, La Veneta Servizi ha presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione della documentazione.

Il successivo 27 maggio, è stato completato l’invio della documentazione richiesta.

Il precedente 23 gennaio 2024 era stata notificata alla Linea Verde Nicolini la cartella n. 097 2023 0229799492000 del 25 dicembre 2023, di importo pari ad € 27.268,82.

Con istanza del 9 febbraio 2024 (quindi prima dell’aggiudicazione), Linea Verde Nicolini ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento in autotutela della suddetta cartella.

La suddetta istanza è stata respinta in data 16 febbraio 2024.

Senonché, essendo Linea Verde Nicolini creditrice verso il Comune di Settimo Milanese della somma pari a € 25.639,43, l’Agenzia delle Entrate, in data 8 aprile 2024 (ossia prima del decorso del termine di sessanta giorni per impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, che sarebbe spirato in data 16 aprile 2024) ha notificato atto di pignoramento presso terzi, ordinando al Comune di Settimo Milanese di pagare in proprio favore il debito di € 25.639,43 maturato nei confronti di Linea Verde Nicolini.

Per effetto del suddetto pignoramento, l’Agenzia delle Entrate ha effettivamente incassato l’importo di € 25.639,43, con conseguente estinzione del debito tributario di cui alla succitata cartella esattoriale, anteriormente alla scadenza del ridetto termine di impugnazione del rigetto dell’istanza di autotutela, come non contestato e comunque risultante anche dalla immediatamente successiva attestazione della regolarità fiscale del 23 aprile 2024 (doc. 12 fascicolo di primo grado).

In ragione di ciò, deve ritenersi che la violazione fiscale in capo a Linea Verde Nicolini non sia mai divenuta oggetto di accertamento definitivo a termini della previsione contenuta nel prefato art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023.

Infatti, l’istanza di annullamento in autotutela (presentata in data 9 febbraio 2024) rappresenta uno dei mezzi di tutela giurisdizionale nei confronti di una cartella esattoriale in base al combinato disposto degli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212/2000 e dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), decreto legislativo n. 546/1992, come modificati dal decreto legislativo n. 219/2023 e da quello n. 220/2023.

In particolare, l’art. 19 cit. annovera tra gli atti impugnabili con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, “il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-bis), nonché “il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-ter).

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene quindi che il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, comunicato a Linea Verde Nicolini in data 16 febbraio 2024, avrebbe potuto essere impugnato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 546/1992, entro i successivi sessanta giorni, per spirare definitivamente in data 16 aprile 2024.

Senonché, come si è poc’anzi detto, prima di tale termine il suddetto debito si è estinto per avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato (il Comune di Settimo Milanese), e quindi legittimamente l’Amministrazione ha proceduto ad aggiudicare la gara, il successivo 24 aprile, in favore del RTI.

La regolarità fiscale è stata attestata anche dall’ANAC con provvedimento del 23 aprile 2024 come già evidenziato,

Da ciò consegue la irrilevanza del rapporto informativo risalente al precedente 28 marzo, sulla base del quale la società ricorrente (e poi il TAR) hanno inferito la avvenuta ‘conoscenza definitiva’, in capo alla Stazione appaltante, della sussistenza della grave violazione escludente ai sensi dell’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, posto che, per quanto si è finora detto, a quella data erano senz’altro ancora pendenti i termini per l’impugnazione dell’addebito fiscale, e quindi nella violazione fiscale poteva ancora dirsi ‘definitivamente accertata’, ai sensi della prefata normativa.

Va dunque riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato che l’istanza di riesame in autotutela presentata in data 9 febbraio 2024 e respinta il successivo 16 febbraio “non rappresenta mezzo idoneo ad interrompere i termini per impugnare giudizialmente la cartella in discorso o impedire il consolidamento”, atteso che tale impostazione rappresenta il frutto dei principi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente alla novella normativa apportata dal decreto legislativo n. 219/2023 (ex multis, Cass Civ., ord. 18602/2024: “l’impugnazione del diniego espresso o tacito di annullamento in autotutela … è ammissibile solo per contestare eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione in relazione all’interesse generale giustificante l’esercizio dell’autotutela, e non per sindacare la fondatezza della pretesa tributaria originaria”), oggi, tuttavia, non più sostenibile, attesa la natura obbligatoria della autotutela, nel caso, come quello che qui ricorre, in cui l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10-quater, legge n. 212/2000, deve annullare (o rinunciare) in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, quando i pagamenti di imposta siano stati regolarmente eseguiti.

Si ritiene, pertanto, che l’aggiudicazione, sotto lo specifico profilo in contestazione, sia stata legittimamente disposta, risultando acclarata in via definitiva la posizione fiscale regolare dell’operatore economico, a seguito della integrale estinzione del proprio debito tributario, per tutta la durata della procedura, fino al momento della aggiudicazione (sulla necessità del perdurante possesso dei requisiti di partecipazione, v. le Plenarie n. 8/2015 e n. 7/2024).

12.- Dall’accoglimento del suddetto primo motivo di appello consegue la riforma, in parte qua, della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo motivo di appello, ripropositivo in via subordinata della questione di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, in relazione all’art. 3 Cost..

13.- La riforma della sentenza in relazione all’unico motivo accolto impone, viceversa, l’esame dei motivi di primo grado assorbiti dal giudice di prime cure, espressamente riproposti nel presente grado dalla odierna appellata, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..

14.- Più in particolare, con il primo motivo di ricorso introduttivo, l’odierna appellata ha censurato il provvedimento di aggiudicazione impugnato anche per l’asserita carenza, in capo al RTI aggiudicatario, a pena di esclusione dalla procedura, del requisito speciale di idoneità professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, consistente nella “esecuzione, negli ultimi cinque anni, di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di importo minimo pari ad € 2.136.281,67”, sul rilievo che la mandante Coculo Terenzio e Figli S.r.l. non avrebbe prodotto documenti idonei alla comprova del requisito.

La censura è infondata, sia con riferimento al profilo concernente il fatto che la mandante non avrebbe comprovato il possesso del requisito nelle forme previste dalla lex specialis, avendo prodotto delle fatture non “idonee a dimostrare l’effettivo possesso del requisito speciale richiesto”, sia in relazione al fatto che la medesima sarebbe pure sostanzialmente carente del requisito in parola, posto che le fatture non riguarderebbero “un unico contratto, come invece prescritto dal Disciplinare e dal Chiarimento 17”.

14.1.- Con riferimento al primo aspetto, cioè quello formale, è infatti decisivo evidenziare come la carenza documentale sia stata superata attraverso la attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi dell’art. 101, decreto legislativo n. 36/2023, infatti, “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”.

La giurisprudenza formatasi sia sotto il vigore del previgente codice, sia di quello attuale, ha affermato, con enunciazione di principi applicabili anche al caso in esame, che “L’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dalla lex specialis […] lungi dal consentire l'adozione del provvedimento di esclusione dell'operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto […] per l'adempimento del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, il quale impone alla stazione appaltante di richiedere all'interessato (anche "in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale" della documentazione) di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante” (Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198; Id., 3 gennaio 2025, n. 26).

14.2.- La censura è infondata anche con riferimento al secondo aspetto, quello cioè sostanziale.

Il RTI aggiudicatario ha fornito alla Stazione appaltante il contratto di subappalto stipulato tra la Coculo e la società SARIM S.r.l. in data 4 dicembre 2018 (doc. 15, fascicolo di primo grado), nonché la copia delle fatture quietanzate relative alle prestazioni eseguite dalla Coculo in esecuzione di detto contratto per un importo complessivo pari a € 653.615,10 (doc. 16, fascicolo di primo grado), così come dichiarato nel DGUE (doc. 18, fascicolo di primo grado).

Inoltre, la suddetta documentazione comprova che il servizio analogo dichiarato dalla Coculo attiene ad un unico contratto di subappalto, in quanto è solo a tale contratto che si riferiscono le fatture presentate, corrispondendo le stesse al totale dell’importo (€ 653.615,10).

Resta quindi comprovato in atti che il RTI ha complessivamente svolto servizi analoghi per un importo totale di € 2.759.615,10 (€ 653.615,10 + € 2.106.000), superiore a quello minimo richiesto (€ 2.136.281,67) dal disciplinare per il possesso del requisito.

In definitiva, il motivo di ricorso così riproposto va respinto.

15.- Pure da respingere è il terzo motivo aggiunto, ripropositivo delle ulteriori deduzioni a sostegno della necessità di fare applicazione della causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, decreto legislativo n. 36/2023, sulla base delle considerazioni già sopra illustrate, alle quali per ragioni di economia dei mezzi processuali e sinteticità degli atti ci si riporta.

16.- Infine da respingere è il quarto motivo aggiunto, con cui l’odierna appellata ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della asserita illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante a valle dell’aggiudicazione.

In primo luogo, costituisce, infatti, oramai, ius receptum della giurisprudenza amministrativa, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio anche dopo l’aggiudicazione (ex multis, Cons. St., Sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8685; Id., 22 febbraio 2021, n. 1540).

In secondo luogo, l’odierna appellata non ha impugnato il bando di gara nella parte in cui consente alla Stazione appaltante di chiedere chiarimenti sulla documentazione fornita nell’ambito del soccorso istruttorio.

Infine, è fuor di dubbio che il RTI possedesse il requisito di partecipazione dichiarato al momento di presentazione della domanda, essendo comprovata la esistenza ed esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra la Coculo e la società SARIM S.r.l. in data 4 dicembre 2018 l’importo dichiarato DGUE.

17.- In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, l’appello va accolto con riferimento al primo motivo, mentre va assorbito l’esame del secondo. Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il secondo motivo di ricorso originario.

Vanno inoltre respinti i motivi di primo grado riproposti dall’odierna appellata, con conseguente totale rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

18.- Le spese del doppio grado possono compensarsi, attesa la complessità e novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

a) accoglie il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il secondo motivo di ricorso originario;

b) assorbe l’esame del secondo motivo di appello;

c) respinge i motivi riproposti, con conseguente totale rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472