Corte Costituzionale, Ordinanza n.4 del 09/01/2019

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Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Personale dei gruppi consiliari iscritto all'albo nazionale dei giornalisti - Prevista applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, con spesa a carico del consiglio regionale in deroga al limite finanziario stabilito - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 73, della legge reg. Lazio n. 17 del 2016, modificativo dell'art. 37, comma 5, della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva abrogazione della disposizione impugnata). In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 112 del 2017, n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).

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ORDINANZA N. 4

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 73, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), modificativo dell’art. 37, comma 5, della legge della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-3 marzo 2017, depositato in cancelleria l’8 marzo 2017, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso depositato l’8 marzo 2017 (reg. ric. n. 29 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 73, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), modificativo dell’art. 37, comma 5, della legge della Regione Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, introducendo una deroga al limite previsto dall’art. 37, comma 4-bis, della legge reg. Lazio n. 6 del 2002, introdotto dall’art. 14, comma 4, lettera g), della legge della Regione Lazio 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), si porrebbe in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, ai fini della riduzione dei costi della politica nelle Regioni, stabiliva l’individuazione di un parametro omogeneo che tenesse conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;

che tale parametro omogeneo era stato individuato dalla Conferenza Stato-Regioni nella deliberazione del 6 dicembre 2012 ed era stato, quindi, recepito nel citato art. 14 della legge reg. Lazio n. 4 del 2013, successivamente derogato dalla disposizione impugnata;

che lo stesso art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 stabiliva, espressamente, al comma 1, che le sue disposizioni sono emanate «[a]i fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica»;

che, pertanto, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, contrastando con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.;

che la Regione Lazio non si è costituita in giudizio;

che, nelle more del giudizio, la deroga introdotta dalla disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 17, comma 96, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie);

che, con atto depositato in data 10 luglio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 20 giugno 2018, per essere venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione delle disposizioni regionali sopraindicate.

Considerato che vi è stata rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018; n. 112 e n. 100 del 2017; n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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