Non è costituzionalmente illegittimo l’art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice d’appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, decidano sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, poiché tale decisione non equivale all’attribuzione di una responsabilità penale al prosciolto e, pertanto, non viola la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e all’art. 48 CDFUE. L’accertamento richiesto dall’art. 578-bis c.p.p. deve infatti intendersi come verifica della sussistenza, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, della fattispecie rilevante ai fini dell’ascrizione della misura ablativa, senza che il giudice possa adombrare in motivazione che il processo penale, definito con declaratoria di estinzione del reato, avrebbe dovuto concludersi con una condanna.
SENTENZA N. 49
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di N. D.L. e P. O., con ordinanza del 30 maggio 2025, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti l’atto di costituzione di N. D.L., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
uditi gli avvocati dello Stato Massimo Di Benedetto e Antonio Trimboli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 30 maggio 2025, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2025, la Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente» (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, 30 gennaio-30 aprile 2020, n. 13539), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. (Testo A)», il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
Ad avviso della Corte rimettente, il citato art. 578-bis cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché con lo stesso art. 117, primo comma, e con l’art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.– Il giudice a quo riferisce di dover pronunciare sull’appello proposto da due imputati ritenuti in primo grado responsabili dei reati di cui agli artt. 30, 44, comma 1, lettera c), e 95 t.u. edilizia, per aver realizzato, in assenza di permesso, un complesso intervento di trasformazione urbanistica e edilizia, qualificabile come lottizzazione abusiva, con violazione altresì delle disposizioni di cui al Capo IV del medesimo testo unico.
Gli imputati sono stati entrambi condannati alla pena di dieci mesi di arresto e di 37.500,00 euro di ammenda, con ordine di demolizione delle opere eseguite, ed è stata altresì disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, la confisca dell’area e delle opere abusivamente costruite. Gli atti d’appello presentati dai difensori degli imputati chiedono l’assoluzione degli stessi e la revoca della confisca.
Il giudice a quo rileva, tuttavia, che i reati risulterebbero estinti per prescrizione, individuandone la data di commissione nel giorno del sequestro dell’area e delle opere (9 agosto 2018) ed essendo decorso il termine massimo di cinque anni. Non risulterebbe che l’estinzione del reato per prescrizione sia maturata in data antecedente all’esercizio dell’azione penale, il che avrebbe precluso la possibilità di disporre la confisca.
Espone la Corte d’appello di Lecce che l’intervenuta prescrizione dei reati comporterebbe il venir meno dell’ordine di demolizione delle opere abusive, mentre, facendo applicazione del censurato art. 578-bis cod. proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, dovrebbe essere mantenuta la confisca già disposta in primo grado, ove sia accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di lottizzazione abusiva.
Il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 182 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen., sollevate in riferimento ai medesimi parametri oggi evocati a sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen.
Tale sentenza, nella comparazione con la disposizione in quel caso censurata, ha rimarcato che l’art. 578-bis cod. proc. pen. prevede il «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», presupponendo, ai fini della sua applicazione, che nel grado precedente sia stata ordinata la «confisca in casi particolari» prevista dal primo comma dell’art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., e quindi richiedendo al giudice dell’impugnazione penale, in seguito alla sopravvenuta causa estintiva del reato (per prescrizione o amnistia), la verifica della sussistenza dei presupposti di una sanzione avente natura punitiva secondo i canoni interpretativi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Quanto alla natura di «pena» ai sensi dell’art. 7 CEDU della confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, l’ordinanza di rimessione richiama la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, 28 giugno 2018, GIEM srl e altri contro Italia.
2.1.– Il giudice a quo rappresenta, quindi, che il diritto vivente imporrebbe al giudice di appello, che debba decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, t.u. edilizia, di accertare la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato estinto di lottizzazione abusiva, verificandone tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Ciò deporrebbe per la rilevanza del dubbio di coerenza dell’art. 578-bis cod. proc. pen. con il diritto fondamentale al rispetto della presunzione di innocenza sancito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e dall’art. 48 CDFUE, quali parametri interposti in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost.
2.2.– Con riguardo al parametro convenzionale, l’ordinanza di rimessione riporta un ampio stralcio del testo della sentenza della Corte EDU, prima sezione, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, che ha ravvisato la violazione dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU nella conferma della confisca di beni disposta dal giudice d’appello nonostante il proscioglimento per prescrizione del reato, e ciò sulla base della considerazione che, per confermare la confisca, il giudice d’appello aveva ribadito la responsabilità penale dell’imputato. La Corte di Strasburgo ha ritenuto in questo modo violato il cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona assolta da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, non può essere trattata dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fosse colpevole del reato di cui è stata accusata.
La Corte d’appello di Lecce menziona altri precedenti della Corte EDU (tra cui Corte di Strasburgo, grande camera, sentenza 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito) e trae dalla giurisprudenza convenzionale la conclusione che «[c]iò che conta, al fine di tutelare la presunzione di innocenza del (già) imputato, è che il giudice che si pronuncerà sul risarcimento del danno o sulla confisca, sia che si tratti dello stesso giudice che si è pronunciato sull’imputazione penale nell’ambito del medesimo procedimento, ovvero altro giudice (o altra pubblica autorità) in diverso procedimento, non affermino in alcun modo che il risarcimento del danno o la confisca siano conseguenza della ritenuta penale responsabilità dell’imputato».
Quindi, il giudice a quo, considerata l’attribuzione della natura di «pena», ai sensi dell’art. 7 CEDU, alla confisca urbanistica, osserva che la stessa può essere disposta anche all’esito di un giudizio che non ha la natura di «procedimento penale»; ove tuttavia detta confisca venga disposta nell’ambito di un procedimento penale, che si chiude con sentenza di assoluzione o di estinzione del reato per prescrizione, sul presupposto del riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, si verificherebbe la paventata violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU. A quest’ultima conseguenza, secondo il rimettente, condurrebbe l’applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., essendo comunque preclusa – alla luce delle indicazioni fornite da questa stessa Corte nella citata sentenza n. 182 del 2021 – una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disposizione censurata.
La necessità che la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della confisca sia accompagnata dall’accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, peraltro estinto per prescrizione, emergerebbe, secondo l’ordinanza di rimessione, con particolare riguardo alla confisca urbanistica, dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 13539 del 2020.
D’altro canto, aggiunge il rimettente, dalla sentenza di questa Corte n. 146 del 2021 (punti 3.4.2. e 5.2. del Considerato in diritto) si trarrebbe conferma che con l’applicazione della confisca urbanistica il giudice penale interverrebbe in via tendenzialmente suppletiva rispetto alle determinazioni dell’autorità amministrativa comunale ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, t.u. edilizia.
2.3.– L’ordinanza di rimessione esamina quindi l’art. 578-bis cod. proc. pen. anche sotto il profilo dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, assumendo che la sua applicazione leda il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza come riconosciuto e garantito dall’art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, emanata, ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo l’interpretazione in più occasioni datane dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Corte d’appello di Lecce argomenta pure in ordine alla direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, che sostituisce la direttiva (UE) 2014/42 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
L’art. 15 (Confisca non basata sulla condanna) della direttiva 2024/1260/UE prevede che la confisca possa essere disposta anche quando il procedimento penale sia stato avviato, ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di determinate circostanze, tra cui quella che i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l’avvio del procedimento penale (paragrafo 1, lettera d).
Il giudice a quo avverte, tuttavia, che la direttiva 2024/1260/UE impone agli Stati membri obblighi di armonizzazione sostanziale delle relative discipline limitatamente all’ambito dei reati specificamente menzionati (art. 2), tra i quali non rientra quello di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), t.u. edilizia. Inoltre, dai considerando n. 46 e n. 51 della direttiva sarebbe comunque fatto salvo il rispetto della presunzione di innocenza sancito dall’art. 48 CDFUE.
2.4.– Quale effetto dell’accoglimento delle sollevate questioni, il rimettente prefigura che il giudice d’appello (o la Corte di cassazione) dovrebbe limitarsi a constatare la sopravvenuta causa estintiva ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e a revocare la disposta confisca, ferma restando la possibilità da parte della competente autorità amministrativa di provvedere a norma dell’art. 30 t.u. edilizia, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
3.– Si è costituito N. D.L., coimputato appellante nel giudizio principale, previa rimessione in termini concessa con decreto presidenziale del 20 gennaio 2026 a seguito di istanza contenuta nell’atto di costituzione depositato in cancelleria il 12 dicembre 2025, con la quale si è rappresentata l’impossibilità del difensore di depositare tempestivamente l’atto di costituzione per gravi motivi di salute.
La parte ha aderito alle deduzioni in diritto svolte nell’ordinanza di rimessione ed ha chiesto l’accoglimento delle questioni.
4.– è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in via gradata, non fondate.
4.1.– L’atto di intervento argomenta dapprima circa la manifesta infondatezza delle questioni, sostenendo che la sentenza della Corte EDU resa nella causa Episcopo e Bassani non avrebbe accertato che la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU discende in astratto dall’applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. (peraltro, in quel caso con riguardo a confisca ex art. 322-ter cod. pen.), né dal meccanismo della confisca senza condanna, avendo essa deciso sulla base di una valutazione della fattispecie concreta, all’esito della quale si sarebbe preso atto che i giudici nazionali avevano in quella vicenda leso la presunzione di innocenza essenzialmente per l’utilizzo di un certo linguaggio, restituendo l’idea di una responsabilità penale del soggetto non formalmente condannato.
La difesa statale sottolinea che nella consolidata giurisprudenza della Corte EDU un aspetto fondamentale dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU sarebbe dato dalla protezione della reputazione del soggetto non condannato, ostando la presunzione di innocenza a che qualsiasi autorità rifletta l’idea della colpevolezza penale della persona non irrevocabilmente condannata, sicché parimenti essenziale è l’importanza del linguaggio utilizzato dai giudici nazionali. A identici approdi condurrebbe la lettura della sentenza GIEM srl della medesima Corte EDU, che sarebbe pervenuta a negare l’incompatibilità della confisca urbanistica senza condanna con l’art. 7 CEDU, ravvisando, invece, pur sempre nel caso concreto, la violazione della presunzione di innocenza ex art. 6, paragrafo 2, CEDU.
L’Avvocatura generale richiama, ancora, le sentenze della Corte EDU, seconda sezione, Sud Fondi srl e altri contro Italia, 20 gennaio 2009, e Varvara contro Italia, 29 ottobre 2013, nonché quella resa nella causa GIEM srl, per ricordare che ad esse si dovrebbe il chiarimento che, per disporre la confisca urbanistica in ipotesi di prescrizione del reato, il giudice penale dovrebbe accertare l’esistenza di ogni elemento costitutivo della stessa fattispecie incriminatrice, e non soltanto la materialità del fatto, il che avrebbe rappresentato un innalzamento del livello di garanzia dell’imputato rispetto al provvedimento ablatorio: innalzamento del quale è espressione proprio il censurato art. 578-bis cod. proc. pen., riferibile d’altro canto a tutte le confische, sia che rilevino come pene ai sensi dell’art. 7 CEDU, sia che abbiano natura di misure di sicurezza.
La difesa dello Stato prospetta che, se venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca senza condanna potrebbe essere ordinata indipendentemente dall’accertamento del reato, diminuendo le garanzie proprio dell’imputato. Viene pure sottolineato che la disposizione censurata, nel richiedere al giudice di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, non reca l’aggettivo penale, ciò che suggerirebbe l’adozione della cautela richiesta dalla Corte EDU in punto di linguaggio, non dovendo il giudice nazionale statuire espressamente o implicitamente circa la responsabilità penale di chi irrevocabilmente condannato non sia stato.
A ulteriore conforto della dedotta non fondatezza delle questioni sollevate dalla Corte rimettente, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che nel procedimento Episcopo e Bassani contro Italia la Corte EDU ha respinto la richiesta del Governo italiano di rinviare la causa all’esame della Grande camera, lasciando desumere che sarebbe stata acclarata una violazione non strutturale, ma riferita alle peculiarità del caso concreto.
L’atto di intervento menziona ancora la sentenza della Corte EDU resa nella causa Nealon e Hallam, ove si è affermato che la presunzione d’innocenza d’interesse convenzionale sarebbe quella «agli occhi della legge», e non già quella «fattuale».
4.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un’ulteriore ragione di non fondatezza delle questioni in ciò che la sentenza Episcopo e Bassani della Corte EDU ha applicato le conclusioni della sentenza Nealon e Hallam della Grande camera – relative a provvedimenti di carattere risarcitorio nei confronti di persona già assolta o prosciolta – a una vicenda relativa, invece, all’inflizione di una confisca senza condanna, che, avendo carattere afflittivo, dovrebbe essere soggetta alla disciplina dettata in ambito convenzionale dall’art. 7 CEDU.
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, la confisca disposta dopo la dichiarazione di prescrizione non potrebbe incrinare l’innocenza giuridica rispetto al reato, non più in discussione, atteso che il giudice dell’impugnazione penale non prenderebbe atto dell’esistenza di una precedente condanna di primo grado, ma dovrebbe invece accertare la sussistenza del reato e del legame con il bene da ablare, con ciò preservando l’esito di un proscioglimento sulla responsabilità penale dell’interessato.
4.3.– Infine, l’atto di intervento allega che la sentenza della Corte EDU resa nella causa Episcopo e Bassani non si allineerebbe all’evoluzione del diritto dell’Unione europea sulla confisca senza condanna, la quale concernerebbe non i beni meramente illeciti, ma i beni derivanti da reato, e perciò imporrebbe ai giudici degli Stati membri di accertare, appunto, il reato e la responsabilità del suo autore.
5.– La parte costituita, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria illustrativa.
Considerato in diritto
6.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo il «diritto vivente» (Cass., sez. un. pen., n. 13539 del 2020), prevede che, quando è stata ordinata la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato, deducendone il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e 48 CDFUE.
6.1.– La Corte rimettente espone di dover pronunciare sull’appello proposto da due imputati ritenuti in primo grado responsabili dei reati di cui agli artt. 30, 44, comma 1, lettera c), e 95 t.u. edilizia, per aver realizzato, in assenza di permesso, un complesso intervento di trasformazione edilizia, e condannati alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 37.500,00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere e confisca dell’area e delle opere abusivamente costruite.
Il giudice a quo rileva che i reati per i quali gli imputati sono stati condannati risultano estinti per prescrizione, maturata in data successiva all’esercizio dell’azione penale; e tuttavia, facendo applicazione del censurato art. 578-bis cod. proc. pen., la confisca già disposta in primo grado dovrebbe essere mantenuta ove fosse accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato di lottizzazione abusiva.
In tal modo, però, sarebbe violato il secondo aspetto della presunzione di innocenza, sancita dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU (quale parametro interposto rispetto all’art. 117, primo comma, Cost.), il cui fine – secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU – è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate.
Il giudice a quo richiama, in particolare, la sentenza Episcopo e Bassani contro Italia, con la quale la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU in un caso nel quale la corte d’appello aveva confermato la confisca disposta in primo grado con la sentenza di condanna, benché il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione: e ciò proprio in ragione del fatto che il giudice d’appello, per confermare la confisca, aveva ribadito la responsabilità penale dell’imputato.
La Corte rimettente reputa violati anche gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto alla presunzione di innocenza garantito dall’art. 48 CDFUE, nonché agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza: disposizioni tutte che, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 3, CDFUE, dovrebbero intendersi in senso conforme ai principi affermati dalla Corte EDU.
6.2.– Quale effetto dell’accoglimento delle sollevate questioni, il rimettente prefigura che il giudice d’appello o la Corte di cassazione dovrebbero limitarsi a constatare la sopravvenuta causa estintiva del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e a revocare la disposta confisca, ferma restando la possibilità da parte della competente autorità amministrativa di provvedere a norma dell’art. 30 t.u. edilizia, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
7.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce chiedono a questa Corte di verificare se la necessità di un previo accertamento, da parte del giudice che debba dichiarare estinto il reato per prescrizione, della responsabilità di un imputato ai fini della valutazione, in sede di impugnazione, circa il mantenimento della confisca – nella specie, urbanistica – disposta in primo grado, sia compatibile con il secondo aspetto della presunzione di innocenza (art. 6, paragrafo 2, CEDU).
7.1.– Per dare risposta a tale richiesta è opportuno ripercorrere le vicende, giurisprudenziali e normative, che hanno preceduto l’introduzione nell’ordinamento nazionale, a opera dall’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», dell’art. 578-bis cod. proc. pen., ove si dispone che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, «previo accertamento della responsabilità dell’imputato».
7.2.– Il richiamato intervento normativo ha fatto seguito alla sentenza di questa Corte n. 49 del 2015, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, basata sul presupposto che il diritto vivente – secondo il quale la sanzione della confisca urbanistica consegue non soltanto alla sentenza di condanna, ma anche alla dichiarazione di prescrizione del reato qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi – doveva considerarsi incompatibile con la sentenza della Corte EDU resa nella causa Varvara contro Italia, la quale avrebbe vietato, in quanto contraria all’art. 7 CEDU, la confisca in questione (avente natura di pena agli effetti della citata disposizione della Convenzione) ove non disposta con una sentenza di condanna per il reato di lottizzazione abusiva.
Nell’occasione, questa Corte ha osservato che al giudice penale, chiamato a dichiarare la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, non è affatto precluso un accertamento incidentale sulla sussistenza della contravvenzione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, che superi la presunzione di non colpevolezza e permetta, perciò, di applicare la confisca nel pieno rispetto delle garanzie imposte dalla CEDU. Dunque, ciò poteva accadere anche in occasione di una sentenza di proscioglimento, senza necessità che il giudizio penale esitasse in una formale pronuncia di condanna.
La sentenza n. 49 del 2015 ha ulteriormente chiarito che «[s]ia che la misura colpisca l’imputato, sia che essa raggiunga il terzo acquirente di mala fede estraneo al reato, si rende perciò necessario che il giudice penale accerti la responsabilità delle persone che la subiscono, attenendosi ad adeguati standard probatori e rifuggendo da clausole di stile che non siano capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto».
7.3.– La successiva sentenza della Grande camera della Corte EDU, resa nella causa GIEM srl e altri contro Italia, ha riaffermato il principio che la Convenzione deve essere letta nel suo insieme, in particolare in relazione agli artt. 7 e 6, paragrafo 2, CEDU (paragrafo 244). Al contempo, ha ritenuto non violato l’art. 7 CEDU quando, nonostante la prescrizione del reato, il tribunale nazionale abbia accertato tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva, quale condizione per poter applicare una sanzione punitiva nel senso convenzionale come la confisca dei terreni abusivamente lottizzati (paragrafi 258-261).
7.4.– Nell’ordinamento interno, peraltro, l’art. 578-bis cod. proc. pen. era stato anticipato anche dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 26 giugno-21 luglio 2015, n. 31617, secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla responsabilità penale dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
Sulla base della costante interpretazione della medesima giurisprudenza di legittimità, di cui è primaria espressione la sentenza delle Sezioni unite penali n. 13539 del 2020, indicata dalla Corte rimettente quale diritto vivente, la confisca urbanistica, di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. e può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati.
7.5.– Con specifico riferimento alla natura e all’applicazione giudiziale della confisca urbanistica, e ai relativi percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte, nel dialogo con la giurisprudenza convenzionale e di legittimità, possono ribadirsi gli approdi della sentenza n. 146 del 2021. In tale sentenza si è innanzitutto affermato che la natura amministrativa della sanzione in esame non è di per sé incompatibile con il fatto che essa debba essere irrogata nel rispetto delle garanzie discendenti dall’art. 7 CEDU per le sanzioni di natura punitiva, considerato che ciò corrisponde alla necessità di salvaguardare l’effettività delle garanzie convenzionali e i connessi profili sostanziali di tutela (così già la sentenza n. 49 del 2015 e l’ordinanza n. 187 del 2015).
Si è quindi evidenziato che l’impossibilità di prescindere – nella valutazione di adeguatezza della sanzione al singolo caso oggetto di giudizio – dalla «concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito» (sentenza n. 161 del 2018) conduce a ritenere non più conforme al quadro costituzionale e convenzionale che l’applicazione della confisca urbanistica avvenga in modo automatico e indifferente alle circostanze del caso di specie. Con la conseguenza della recessività dell’orientamento che descrive la confisca come sanzione da applicarsi automaticamente, rispetto alla quale il giudice è privo di qualsiasi potere di valutare l’an e il quomodo, essendosi piuttosto consolidata l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di declaratoria di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione all’esito del giudizio di impugnazione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca urbanistica anche al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità della sua applicazione (Cass., sez. un. pen., n. 13539 del 2020).
Non di meno, ricordava la sentenza n. 146 del 2021, l’applicazione della confisca urbanistica a opera del giudice risente, in un’ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti legittime determinazioni dell’autorità amministrativa, titolare del potere di programmazione urbanistica e edilizia, ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, t.u. edilizia.
7.6.– Circa la portata dell’art. 578-bis cod. proc. pen. assume rilievo, inoltre, la sentenza di questa Corte n. 182 del 2021, con la quale si è chiarito che, allorché, pur a seguito di proscioglimento per prescrizione del reato, il giudice sia chiamato a valutare i presupposti per l’emissione di un provvedimento accessorio avente natura punitiva, come la confisca, per un verso, le garanzie processuali che circondano la predetta valutazione non precludono l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine al reato estinto; per altro verso, tale accertamento – nel suo profilo sostanziale di «accertamento di responsabilità» contenuto nella motivazione della sentenza, che prescinde dalla formale enunciazione della condanna nel dispositivo – è imposto dal diverso parametro convenzionale di cui all’art. 7 CEDU, che, ai fini dell’applicazione di una sanzione sostanzialmente penale, esige la previa dichiarazione della relativa responsabilità.
La sentenza n. 182 del 2021 ha così sottolineato che l’art. 578-bis cod. proc. pen., a differenza dell’art. 578, comma 1, del medesimo codice, ove il reato sia estinto per prescrizione o per amnistia, postula, per la decisione del giudice sull’impugnazione sulla confisca in casi particolari, il «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», in quanto la sopravvenuta causa estintiva travolge la condanna emessa nel grado precedente, ma non l’eventuale sussistenza dei presupposti del provvedimento ablatorio di natura punitiva prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni di legge o della confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.
In questo caso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice chiamato a valutare i presupposti della conferma di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell’art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli appare, quindi, non solo consentita, ma doverosa, poiché non si può irrogare una sanzione sostanzialmente penale senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella «sostanza dell’accertamento» contenuto nella motivazione della sentenza.
8.– Anche la giurisprudenza di legittimità, del resto, è univoca nel ribadire che la confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, non è preclusa dalla prescrizione del reato, ma richiede comunque che sia accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato la più ampia partecipazione degli interessati e che abbia verificato l’esistenza di profili quantomeno di colpa dei soggetti nei confronti dei quali la misura è destinata a incidere, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa estintiva, il giudizio non può, in forza dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento (Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenze 11 giugno-10 ottobre 2025, n. 33526, 13 novembre 2024-27 febbraio 2025, n. 8067, 14 dicembre 2023-19 marzo 2024, n. 11389, 19 gennaio-6 marzo 2024, n. 9456, 11-24 ottobre 2023, n. 43235 e 25 febbraio-23 aprile 2021, n. 15310).
9.– Il quadro normativo e giurisprudenziale consente, dunque, di affermare che nell’ordinamento interno, allorquando il reato sia prescritto e il giudice di appello o la Corte di cassazione debbano pronunciarsi sulla impugnazione avverso una decisione che abbia condannato l’imputato e abbia contestualmente disposto la confisca obbligatoria, la pronuncia sul mantenimento della confisca stessa postula che il giudice proceda all’apprezzamento della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, accertando quindi la responsabilità, senza ulteriore specificazione, dell’imputato.
10.– Tanto premesso, le questioni sollevate con riferimento all’art. 578-bis cod. proc. pen. non sono fondate.
La norma censurata, prevedendo che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», non viola, invero, il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza (quanto, in particolare, al cosiddetto secondo aspetto della stessa), come declinato nel sistema convenzionale dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea.
La decisione sull’impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, giacché la stessa non equivale all’attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto. «[I]mputare una responsabilità penale a una persona significa manifestare l’opinione che la stessa è colpevole in base alla norma che disciplina l’accertamento di colpevolezza, il che lascia supporre che l’esito del processo penale avrebbe dovuto essere differente» (sentenza n. 2 del 2026). La responsabilità oggetto di accertamento ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., deve invece intendersi come mera ascrizione della misura ablativa a chi pure è stato prosciolto dall’imputazione penale. Nel caso oggetto del giudizio a quo, ad esempio, è oggetto di accertamento l’effettiva sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva ex art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi (in tal senso, sentenze n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 85 del 2008).
Il giudice di appello o la Corte di cassazione non possono, dunque, al fine di applicare l’art. 578-bis cod. proc. pen., adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso.
10.1.– Di recente, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate anche in quel caso dalla Corte d’appello di Lecce, con riferimento ai medesimi parametri interposti di fonte convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) e unionale (artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, e art. 48 CDFUE) evocati nel presente giudizio (sentenza n. 2 del 2026).
In quella occasione, si è rilevato che «nella sentenza […] 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito, la Corte EDU ha precisato che, ai fini della garanzia del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, non ha alcun rilievo, né ai fini del giudizio per il risarcimento del danno da reato, né ai fini degli altri processi extra-penali, distinguere tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, e che la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto».
Nel tracciare gli effetti extra-penali dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, la sentenza della Grande camera resa nella causa Nealon e Hallam ha, dunque, ammonito a valutare «globalmente», nel loro complesso, le decisioni nazionali, calandole all’interno dell’ordinamento di provenienza, e ha specificato che ciò che deve ritenersi precluso al giudice che decida sugli effetti civili o amministrativi del reato è l’indebita attribuzione alla persona assolta della responsabilità penale sul presupposto della erroneità del suo proscioglimento, sicché emerga la sensazione che il medesimo processo penale avrebbe dovuto concludersi diversamente secondo lo standard di quello stesso giudizio (paragrafo 168).
10.2.– Nel complesso equilibrio del rapporto tra decisione del giudice dell’impugnazione penale sugli effetti civili o sulla confisca e obblighi dello stesso di pronunciare sentenza di assoluzione, non può, del resto, accettarsi un esito interpretativo che, nel perseguire la salvaguardia del cosiddetto secondo profilo della presunzione di innocenza, trascuri o subordini le esigenze costituzionali e convenzionali correlate al “primo profilo” della stessa garanzia e al diritto di difesa.
Rispetto al lungo ed elaborato percorso ermeneutico che ha condotto all’introduzione del censurato art. 578-bis cod. proc. pen., in nome della garanzia che l’applicazione della confisca urbanistica, nel caso della prescrizione del reato, postuli comunque l’accertamento giudiziale della responsabilità e della colpevolezza di chi la subisce, sarebbe contraddittorio, per le ravvisate esigenze di tutela del secondo aspetto del diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, sottrarre al giudice dell’impugnazione penale o, comunque, limitare il suo potere di valutare, secondo adeguati standard probatori, l’an e il quomodo della misura ablatoria, rendendo la stessa applicabile automaticamente sol che sia verificato il fatto obiettivo costituito dall’illiceità dell’opera.
10.3.– Non risulta peraltro metodologicamente corretto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello rimettente, astrarre il significato da attribuire alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU alla stregua non della acquisita interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto soltanto della applicazione dei principi stessi fatta nella sentenza Episcopo e Bassani, in un caso avente a oggetto una confisca diversa da quella che è in questa sede in discussione, e avente comunque tratti del tutto peculiari.
I due casi decisi da tale sentenza riguardavano la confisca dei beni dei ricorrenti, ordinata, nonostante la prescrizione del reato, in quanto considerati proventi diretti del reato a norma dell’art. 322-ter cod. pen., e non solo beni dei quali era stata accertata la mera origine illecita.
In particolare, nel primo caso, concernente il ricorrente Episcopo, dopo che il Tribunale competente aveva condannato l’imputato e disposto la confisca di beni equivalenti al profitto dei reati, la Corte d’appello aveva dichiarato la prescrizione degli stessi, aveva escluso di dover pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e aveva ordinato la confisca dell’immobile provento di reato, ritenendo espressamente «accertata la responsabilità penale» dell’imputato per effetto della condanna di primo grado, poi seguita dall’estinzione per prescrizione.
La Corte EDU ha ravvisato, con riguardo al primo ricorrente, la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, in quanto l’attribuzione della responsabilità penale operata nonostante fosse stata dichiarata la prescrizione («despite the discontinuation of the proceedings») aveva leso il suo diritto di essere presunto innocente nel secondo aspetto convenzionale.
La sentenza Episcopo e Bassani ha ribadito, infatti, che l’art. 6, paragrafo 2, CEDU appresta dapprima una garanzia procedurale nel contesto del processo penale e inoltre disvela un secondo aspetto, che opera dopo la garanzia volta a prevenire un’iniqua condanna e il cui fine è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un’accusa penale, o nei cui confronti è stato disposto il non luogo a procedere, dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato di cui sono state accusate (paragrafo 122).
In particolare, la citata sentenza ha ribadito che una decisione giudiziaria può rispecchiare l’opinione che il ricorrente sia colpevole anche in assenza di una formale constatazione della colpevolezza, essendo sufficiente che alcuni degli argomenti utilizzati suggeriscano che l’imputato sia colpevole (paragrafo 124). Proprio per questo, sempre sulla scorta della sentenza resa nella causa Nealon e Hallam, è stato riaffermato che, nei casi concernenti il rispetto della presunzione di innocenza, il linguaggio utilizzato da chi adotta la decisione è di importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione stessa e della sua motivazione con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU. Si deve tenere conto, a tale riguardo, della natura e del contesto del particolare procedimento in cui sono state effettuate le dichiarazioni contestate, al fine di determinarne il vero significato, fermo che anche l’uso di un linguaggio infelice può non integrare una violazione della norma convenzionale (paragrafo 125).
La Corte EDU si è detta, peraltro, consapevole del crescente ricorso – sia ai sensi dell’ordinamento giuridico interno che a livello internazionale – a forme di confisca non basate su una condanna, confermando il convincimento che la protezione offerta dal secondo aspetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU non deve essere interpretata in modo da precludere ai tribunali nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei procedimenti penali al fine di disporre confische, purché non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale (paragrafo 129).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte EDU, pur evidenziando che il primo ricorrente non aveva fatto questione dello specifico linguaggio utilizzato nelle sentenze dei tribunali interni, ha, nondimeno, ritenuto di dover valutare se tali sentenze avessero comportato un’attribuzione della responsabilità penale al ricorrente.
A tal fine, è apparso dirimente che la Corte d’appello avesse constatato che il ricorrente era stato condannato in primo grado e che, in sede di gravame, tale constatazione di responsabilità fosse rimasta sostanzialmente inalterata, con ciò soddisfacendo il requisito dell’accertamento occorrente per disporre la confisca dei beni. In tal modo, tuttavia, la dichiarazione dei giudici italiani, consistente nell’attribuzione per relationem all’imputato prosciolto della responsabilità “penale” accertata in primo grado con la condanna, denotava un chiaro indizio del fatto che la confisca era stata disposta perché il ricorrente era stato considerato penalmente responsabile (paragrafo 133).
10.4.– È allora evidente che nella sentenza Episcopo e Bassani, al fine di ravvisare la violazione dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU, con riferimento alla portata sostanziale della presunzione d’innocenza, sono venuti in rilievo il carattere non strettamente necessario della condanna per consentire quella confisca, nonché le affermazioni fatte e il linguaggio adoperato nella concreta fattispecie dai giudici nazionali.
All’esigenza di salvaguardare la presunzione di innocenza rispetto al linguaggio adoperato nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, fino a quando la colpevolezza non sia stata irrevocabilmente accertata, assolve l’art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».
Si tratta, peraltro, di criterio di redazione degli atti non coincidente con la prospettiva del descritto “secondo significato” della presunzione d’innocenza, la cui sfera d’azione si riverbera, altresì, sugli altri procedimenti, anche di natura diversa, aventi un legame indiretto con la vicenda già trattata in sede penale, ove vengono in rilievo, piuttosto, le garanzie difensive dell’interessato e l’eventuale tutela della reputazione dello stesso.
La sentenza Episcopo e Bassani stigmatizza, quindi, una difettosa applicazione, valutata ex post, alla luce della formulazione adottata dal giudice nazionale, del requisito del «previo accertamento della responsabilità dell’imputato», al quale il giudice dell’impugnazione in sede di decisione sulla confisca in casi particolari nell’ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, deve comunque procedere, ma che non è di per sé imputabile all’art. 578-bis cod. proc. pen. Tale previsione, alla luce di quanto esposto supra (punto 10.2.), si rivela anzi allineata al medesimo significato desumibile dalle norme convenzionali, ciò che porta a ritenere che da essa non derivi alcuna lesione sistemica del secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza, di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
Deve, allora, escludersi che dalla richiamata giurisprudenza della Corte EDU emergano elementi che possano indurre a ritenere violato il parametro convenzionale interposto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU e, quale conseguenza, a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma interna, ove, come imposto dall’art. 578-bis cod. proc. pen., il giudice d’appello decida sull’impugnazione ai soli effetti della confisca urbanistica di cui all’art. 44, comma 2, t.u. edilizia, accertando la responsabilità dell’imputato.
10.5.– Appare significativo considerare altresì che, quale effetto dell’accoglimento delle sollevate questioni, il rimettente prefigura – come già detto – che il giudice d’appello (o la Corte di cassazione) dovrebbe limitarsi a constatare la sopravvenuta causa estintiva del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e a revocare la disposta confisca, ferma restando la possibilità da parte della competente autorità amministrativa di provvedere a norma dell’art. 30 t.u. edilizia, nel rispetto dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU.
Non è allora comprensibile perché, per scongiurare i vulnera rappresentati rispetto alle esigenze di tutela del secondo aspetto della presunzione di innocenza convenzionale – la quale, come ricordato, opera anche al di fuori della matière pénale, proteggendo dalle pubbliche autorità la reputazione di chi sia stato assolto altresì nei procedimenti extra-penali collegati al reato –, si ritenga più rassicurante confidare nelle determinazioni dell’autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ed edilizia anziché nell’accertamento giudiziale del fatto condotto secondo i principi del giusto processo costituzionale e convenzionale, come supposto dall’art. 578-bis cod. proc. pen.
10.6.– Una volta ricondotta all’art. 6, paragrafo 2, CEDU la necessità di valutare «globalmente» le decisioni nazionali, nell’ambito dell’ordinamento di provenienza, onde verificare che il giudice, pronunciando sugli effetti civili o amministrativi del reato, non sia pervenuto, eventualmente attraverso l’impiego d’un linguaggio infelice, a un’indebita attribuzione di responsabilità penale per l’assunta erroneità del proscioglimento (supra punto 10.1.), la tutela del diritto alla presunzione di innocenza non riceverebbe comunque una maggiore garanzia dalla sollecitata declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen.
11.– Non può del resto sottacersi che il diritto dell’Unione – vincolato anch’esso al rispetto del diritto della presunzione di innocenza ai sensi dell’art. 48 CDFUE, da interpretarsi a sua volta alla luce dell’art. 6, paragrafo 2, CEDU – obbliga gli Stati membri a disporre la confisca di beni strumentali, proventi o beni «nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia possibile farlo proseguire a causa», tra l’altro, della circostanza che «i termini di prescrizione per il reato stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti, dopo l’avvio del procedimento penale» (art. 15, paragrafo 1, lettera d, della direttiva 2024/1260/UE). La medesima disposizione stabilisce, al paragrafo 2, che la confisca debba essere disposta nei casi in cui «il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale» e «l’organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad essi connessi direttamente o indirettamente».
A prescindere dall’applicabilità o meno di questa norma alle singole confische disciplinate dall’art. 578-bis cod. proc. pen., è evidente che il diritto dell’Unione non solo consente, ma in alcuni casi impone al giudice penale che pronuncia sentenza di prescrizione di procedere a un compiuto accertamento sull’origine criminosa del bene al fine della sua (doverosa) confisca, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.
12.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis cod. proc. pen., sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, devono quindi essere dichiarate non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis del codice di procedura penale, sollevate – in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – dalla Corte d’appello di Lecce, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA