Una persona può essere processata due volte in diversi Stati membri per gli stessi fatti, se questi vengono qualificati giuridicamente in modo diverso?
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-802/23 dell'11 settembre 2025, ha chiarito che il principio del ne bis in idem vieta un nuovo procedimento penale in uno Stato membro per fatti già giudicati altrove nell'Unione, anche se le norme incriminatrici applicate non coincidono.
Il caso riguardava una dirigente dell'organizzazione terroristica ETA, consegnata alle autorità spagnole in esecuzione di un mandato di arresto europeo per l'attentato del 1997 alla caserma di polizia di Oviedo. La donna aveva già scontato in Francia una condanna definitiva a vent'anni di reclusione per gli stessi comportamenti. Nonostante ciò, la Spagna aveva avviato un nuovo procedimento, con una qualificazione giuridica autonoma e pene potenzialmente cumulabili.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS) e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il divieto di doppio giudizio per i medesimi fatti.
Secondo la Corte, la nozione di "medesimi fatti" deve essere interpretata in senso sostanziale, facendo riferimento alla materialità delle condotte poste in essere, e non alla loro diversa qualificazione giuridica nei vari ordinamenti nazionali.
I giudici di Lussemburgo hanno sottolineato che ciò che rileva è l'identità delle condotte storiche contestate. Differenze terminologiche o la tutela di interessi giuridici diversi nei singoli Stati non giustificano un secondo processo.
Spetta quindi al giudice nazionale verificare la corrispondenza tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del nuovo procedimento, senza lasciarsi condizionare da distinzioni formali. Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato che gli atti terroristici per cui l'imputata è stata condannata in Francia coincidono con quelli contestati in Spagna, anche se qualificati diversamente.
La sentenza riafferma con nettezza che il ne bis in idem opera anche quando le incriminazioni adottate nei diversi ordinamenti non coincidono. In altre parole, nell'Unione europea una persona non può essere processata due volte per le stesse condotte materiali, anche se le norme penali applicate sono differenti.
Un principio che rafforza la certezza giuridica e tutela l'individuo da duplicazioni processuali, promuovendo al tempo stesso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie fra Stati membri.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 settembre 2025 *
« Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio ne bis in idem – Nozione di “medesimi fatti” – Condanna in uno Stato membro di un membro di un’associazione terroristica per partecipazione a tale associazione finalizzata alla preparazione di un atto terroristico – Procedimento penale in un altro Stato membro a causa dei medesimi atti terroristici »
Nella causa C-802/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna), con decisione del 4 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2023, nel procedimento penale contro
MSIG,
con l’intervento di:
Ministerio Fiscal,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, A. Kumin, I. Ziemele e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Ministerio Fiscal, da C. García-Berro Montilla, fiscal;
– per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;
– per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19), firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (in prosieguo: la «CAAS»), letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di MSIG per reati di distruzioni con finalità di terrorismo, tentativi di omicidio premeditato con finalità di terrorismo nonché percosse e lesioni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 54 della CAAS, contenuto nel capitolo 3, rubricato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III di quest’ultima, dispone quanto segue:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».
Diritto spagnolo
Legge organica n. 7/2014
4 Ai sensi dell’articolo 14 della Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (legge organica n. 7/2014, sullo scambio di informazioni relative ai casellari giudiziari e sulla considerazione delle decisioni giudiziarie penali nell’Unione europea), del 12 novembre 2014 (BOE n. 275, del 13 novembre 2014, pag. 93204), nella versione in vigore alla data di proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale (in prosieguo: la «legge organica n. 7/2014»):
«1. Gli effetti giuridici attribuiti ad una condanna definitiva precedente pronunciata in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi sono equivalenti, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, a quelli che sarebbero risultati da tale stessa condanna se fosse stata pronunciata in Spagna, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le condanne sono state inflitte per fatti punibili conformemente al diritto spagnolo in vigore alla data della loro commissione;
b) informazioni sufficienti su tali condanne sono state ottenute grazie agli strumenti di assistenza giudiziaria applicabili o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo precedente, le condanne definitive pronunciate in un altro Stato membro non hanno effetto sui seguenti atti e non possono determinarne l’annullamento o la revisione:
a) le decisioni definitive adottate in precedenza dai giudici spagnoli e le decisioni relative alla loro esecuzione;
b) le decisioni di condanna pronunciate nel corso di procedimenti successivi in Spagna connessi a reati commessi prima che il giudice dell’altro Stato membro abbia pronunciato una decisione di condanna;
c) le ordinanze pronunciate o che devono essere pronunciate in forza dell’articolo 988, comma terzo, della Ley di Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale) che fissa i limiti all’esecuzione delle pene, fra le quali quelle di cui al punto b).
3. I casellari giudiziari riportati nel registro centrale, anche qualora risultino da condanne pronunciate in altri Stati, sono ritenuti nulli ai fini della loro considerazione in Spagna da parte dei giudici e dei tribunali conformemente al diritto spagnolo, a meno che sia stata preliminarmente comunicata la loro radiazione da parte dello Stato di condanna».
5 La disposizione aggiuntiva unica di tale legge dispone quanto segue:
«Le condanne pronunciate da un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea prima del 15 agosto 2010 non sono in alcun caso considerate ai fini dell’applicazione della presente legge».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6 Dopo essere stata arrestata dalla polizia francese il 3 ottobre 2004, MSIG è stata consegnata alle autorità spagnole il 4 settembre 2019 in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dallo Juzgado Central de Instrucción no 2 de l’Audiencia Nacional (giudice istruttore centrale n. 2 della Corte centrale, Spagna).
7 L’Audiencia Nacional (Corte centrale), giudice del rinvio, è adita nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di MSIG in qualità di autrice di un attentato terroristico avvenuto a Oviedo (Spagna) il 21 luglio 1997. MSIG è accusata di aver commesso i reati di distruzioni con finalità di terrorismo, di tentativo di omicidio premeditato con finalità di terrorismo nonché di percosse e lesioni.
8 I fatti all’origine di tale accusa sono descritti dal giudice del rinvio come segue:
«Durante il suo soggiorno in Francia, e senza lasciare tale paese, a partire da una data indeterminata e fino a quando vi è stata arrestata nel mese di ottobre 2004, [MSIG] sarebbe stata, in qualità di dirigente dell’organizzazione terroristica Euskadi Ta Askatasuna (ETA), la persona incaricata di trasmettere le istruzioni definite dalle più alte autorità dell’organizzazione e di delineare, conformemente a tali istruzioni, le linee d’azione dei commando di terroristi che operavano in Spagna, facendo loro pervenire le informazioni dalla Francia, normalmente per mezzo di note collocate in luoghi predefiniti, nonché mediante mezzi materiali (armi, granate ed esplosivi) al fine di condurre le loro campagne d’azione, solitamente tramite terzi, che erano i custodi delle armi. La maggior parte delle volte spettava ai membri di tali commando, seguendo le istruzioni generali ricevute da parte della direzione dell’ETA, decidere concretamente l’azione terroristica da condurre, pianificarla nei dettagli, utilizzando i mezzi materiali e le armi che erano state loro consegnate e, una volta che l’azione era stata eseguita, riferirne il risultato alla direzione dell’organizzazione terroristica.
Nel caso specifico che ha dato luogo all’azione giudiziaria, due membri dell’ETA, all’epoca incensurati, che operavano all’interno di un commando “sotto copertura” (“KATU” o “KATTU”) (...), probabilmente aiutati da altre persone ignote, e agendo secondo le istruzioni generali che essi avevano ricevuto di attaccare obiettivi polizieschi o militari, hanno deciso di attaccare la caserma della polizia della località di Oviedo, capitale della Comunidad Autónoma de Asturias (Comunità Autonoma delle Asturie, Spagna), fabbricando a tal fine, con le armi che essi avevano ricevuto e immagazzinato, un dispositivo artigianale automatizzato di lancio di granate anticarro, che essi hanno collocato, verso le 8 di mattina del 21 luglio 1997, ad una certa distanza dalla caserma della polizia, posizionando nelle vicinanze anche un ordigno esplosivo artigianale a tempo, affinché esplodesse nel momento in cui era previsto che la struttura di avvio potesse essere ispezionata dalla polizia.
Soltanto tre delle granate previste sono esplose e nessuna di queste ha raggiunto l’obiettivo, poiché tali granate sono esplose in modo casuale in vari punti vicini, causando solo danni materiali e, a causa del rumore dell’esplosione, lesioni all’udito ad una persona che si trovava nelle vicinanze. La trappola che costituiva l’esplosivo è stata localizzata dalla polizia nel corso dell’ispezione del luogo e tale ordigno esplosivo è stato immediatamente disinnescato».
9 Dalla decisione di rinvio emerge che, secondo il pubblico ministero spagnolo, MSIG dovrebbe essere considerata l’autrice materiale dei reati di cui trattasi a causa, da un lato, della sua qualità di responsabile, all’epoca dei fatti di cui trattasi, dei «commando sotto copertura» dell’ETA e, dall’altro lato, della fornitura, a partire dalla Francia, di diverse armi al «commando sotto copertura» «KATU» o «KATTU» (in prosieguo: «KATTU») finalizzata a commettere attentati terroristici. La pena richiesta da tale pubblico ministero per i fatti di cui trattasi ammonta, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, a 71 anni di reclusione in totale. Tale giudice precisa che l’esecuzione di tale pena dovrebbe, ex lege, dare luogo all’applicazione di una durata massima di 30 anni di reclusione, conformemente alle disposizioni del codice penale.
10 Tuttavia, MSIG sarebbe già stata condannata in contumacia in Francia per fatti di «partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un atto terroristico». A tal riguardo, il giudice del rinvio menziona quattro sentenze, pronunciate in Francia, che condannano MSIG (in prosieguo: le «sentenze francesi»). Le prime tre, risalenti al 21 febbraio 2000, al 23 febbraio 2000 e al 13 febbraio 2003 comprenderebbero diversi periodi nel corso degli anni 1996 e 1997 e avrebbero dato luogo, ciascuna, alla irrogazione di una pena di cinque anni di reclusione. La quarta, risalente al 17 dicembre 2010, riguarderebbe il periodo conclusosi il 10 marzo 2004, ad eccezione del periodo che ha avuto inizio nel corso del 1996 e conclusosi il 31 dicembre 1997, e avrebbe dato luogo alla irrogazione di una pena di 20 anni di reclusione.
11 In forza di una decisione di cumulo delle pene della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) del 13 febbraio 2014, le pene inflitte dalle sentenze francesi sarebbero state cumulate per dare luogo ad un’unica pena di 20 anni di reclusione, la quale sarebbe stata scontata da MSIG in Francia prima della sua consegna alle autorità spagnole.
12 Il giudice del rinvio indica, inoltre, che MSIG, dopo la sua consegna alle autorità spagnole, è stata sottoposta ad un procedimento penale e condannata in Spagna nell’ambito di procedimenti relativi, per taluni, ad atti commessi integralmente in Spagna, in qualità di membro dell’ETA, prima di installarsi in Francia, e, per altri, tra i quali quello di cui trattasi nel procedimento principale, alla sua partecipazione dal territorio francese, in qualità di dirigente dell’ETA, ad atti terroristici commessi in Spagna.
13 Con una ordinanza del 20 febbraio 2023, il suddetto giudice indica di aver cumulato le pene inflitte a MSIG con otto sentenze in via definitiva pronunciate in Spagna e di aver fissato la durata massima di 30 anni di reclusione per l’insieme delle condanne definitive ai fini della loro esecuzione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del codice penale e all’articolo 988 del codice di procedura penale, poiché i reati in questione erano considerati, conformemente a tale ultima disposizione, connessi e idonei ad essere perseguiti nell’ambito di un procedimento unico.
14 Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che il diritto spagnolo non consente di procedere ad un cumulo delle pene risultanti da condanne pronunciate dai giudici francesi e dai giudici spagnoli, malgrado il nesso giuridico esistente in numerosi casi tra tali condanne. Pertanto, dopo aver scontato la pena di 20 anni di reclusione in Francia, MSIG dovrebbe scontare una pena di 30 anni di reclusione, ossia un totale minimo di 50 anni di reclusione, senza che sia possibile fissare una durata massima di pena.
15 Orbene, il giudice del rinvio rileva che le sentenze francesi comprendono, sul piano temporale, l’insieme dell’attività svolta da MSIG a partire dalla Francia in qualità di dirigente dell’ETA. Tali sentenze avrebbero dato luogo a condanne con pene che ammontano a 35 anni di reclusione in totale, essendo state cumulate, in forza della decisione di cumulo delle pene della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 13 febbraio 2014, in un’unica pena di 20 anni di reclusione, con la motivazione che le suddette sentenze riguardavano una stessa attività illecita, che comprendeva gli atti commessi dall’interessata in qualità di dirigente responsabile dei «commando sotto copertura» che operavano in Spagna, che si rapportavano non solo alla concezione di operazioni dell’ETA ma anche alla fornitura di mezzi finalizzata a realizzare attentati. MSIG avrebbe partecipato, in diversi periodi, alla preparazione di attentati terroristici che sono avvenuti in Spagna.
16 Tanto gli atti di MSIG che sono stati giudicati in Francia quanto quelli di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero stati integralmente commessi a partire dalla Francia, senza che MSIG si sia mai spostata in Spagna. Inoltre, gli atti perseguiti in Spagna riguardavano l’organizzazione da parte di MSIG, in qualità di dirigente dell’ETA, dell’azione dei «commando sotto copertura», nel caso di specie KATTU, i cui membri erano autonomi nel decidere gli obiettivi da raggiungere, utilizzando il materiale ricevuto e informando a posteriori la direzione dell’ETA, in particolare, in merito all’esito degli attentati commessi o dei fallimenti subìti. Le azioni giudiziarie promosse nei confronti di MSIG in Spagna riguardavano quindi la stessa attività oggetto delle sentenze francesi.
17 Le autorità francesi avrebbero indagato e si sarebbero pronunciate sull’insieme dell’attività illecita di MSIG in qualità di membro dirigente dell’ETA e avrebbero acquisito una conoscenza precisa e dettagliata degli atti di MSIG legati alle azioni terroristiche dell’ETA in Spagna e in Francia, il che sarebbe rispecchiato nelle sentenze francesi.
18 Secondo il giudice del rinvio, non c’è alcun dubbio sul fatto che tutte le informazioni raccolte dagli investigatori francesi siano state utilizzate nell’ambito dei procedimenti penali promossi nei confronti di MSIG. Pertanto, i giudici francesi avrebbero avuto a disposizione informazioni approfondite sulle attività di MSIG e si potrebbe considerare che essi si siano pronunciati sull’insieme dell’attività illecita di MSIG in Francia in relazione ai commando di terroristi dell’ETA che operano in Spagna, tra i quali KATTU. Peraltro, l’insieme del materiale d’indagine relativo all’ETA e che consente di stabilire il ruolo preciso di MSIG all’interno di tale organizzazione sarebbe stato consegnato alla polizia spagnola da parte delle autorità francesi al fine di completare il lavoro d’indagine condotto in Spagna, vertente su fatti non ancora chiariti.
19 Il giudice del rinvio considera che le sentenze francesi vertono sull’insieme degli atti commessi da MSIG a partire dalla Francia in qualità di dirigente dell’ETA. Pertanto, una sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) del 13 febbraio 2003 menzionerebbe il fatto che «nel corso del 1997 (...), l’imputata ha partecipato ad un gruppo formato o ad un’intesa stabilita finalizzata alla preparazione di atti terroristici, in particolare ETA-MILITAIRE», e farebbe riferimento alle azioni che essa ha compiuto nel periodo durante il quale ha avuto luogo l’attentato avvenuto a Oviedo il 21 luglio 1997.
20 Peraltro, con sentenza del 21 gennaio 2021, il giudice del rinvio indica di aver ritenuto di essere in presenza di un «caso di bis in idem» tenuto conto delle diverse condanne pronunciate dai giudici francesi nei confronti di MSIG per la sua attività svolta a partire dalla Francia in qualità di dirigente dell’ETA e della sua partecipazione alla preparazione di attentati che, sul piano temporale, comprenderebbero fatti oggetto di procedimenti penali promossi dinanzi ad esso. Tuttavia, tale sentenza sarebbe stata annullata da una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 21 marzo 2023, che avrebbe constatato, in sostanza, che la condanna di MSIG in Francia non comprenderebbe, neppure in maniera generica o indeterminata, la partecipazione ad azioni terroristiche concrete, e che avrebbe dichiarato che non esisteva nessun «caso di bis in idem», precisando a tal riguardo che non può essere considerato giudicato ciò che non è stato oggetto di un trattamento giurisdizionale. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) avrebbe annullato la suddetta sentenza per difetto di motivazione e avrebbe rinviato la causa al giudice del rinvio affinché statuisca di nuovo. Sebbene la maggior parte dei membri dell’organo giudicante del rinvio siano convinti dell’esistenza di un «caso di bis in idem», lo stesso giudice indica che tale valutazione non può essere condivisa dal Tribunal Supremo (Corte suprema), il che, in considerazione del carattere autonomo della nozione di «ne bis in idem», avrebbe indotto il giudice del rinvio ad adire la Corte.
21 A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che il principio ne bis in idem, come interpretato dalla Corte, richiede una identità dei fatti materiali, intesa come l’esistenza di un insieme di fatti o di circostanze fattuali inscindibilmente legati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede come occorra interpretare la nozione di «fatto» ai fini della valutazione del principio ne bis in idem, in particolare alla luce dei differenti modi in cui i «fatti» sono presentati nelle sentenze pronunciate negli Stati membri. Tale nozione potrebbe riferirsi al solo verificarsi di un evento, indipendente dalla sua qualificazione giuridica, o potrebbe essere considerata come se avesse un contenuto giuridico e come se si riferisse non ad un fatto obiettivo, ma al suo collegamento ad una delle qualificazioni penali esistenti o al fatto giuridico qualificato.
22 Il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, i medesimi fatti sarebbero stati oggetto di qualificazioni giuridiche distinte da parte dei giudici francesi e spagnoli. I giudici francesi avrebbero fatto riferimento all’attività di MSIG in qualità di dirigente di un’organizzazione terroristica finalizzata alla preparazione di atti terroristici, per mezzo di uno o più atti, anche se gli atti terroristici stessi sarebbero stati materialmente eseguiti da altre persone. Al contrario, in Spagna MSIG sarebbe soprattutto considerata l’autrice del reato in questione, sebbene si tenga conto del fatto che l’atto terroristico stesso è stato materialmente eseguito da terzi. Orbene, secondo il giudice del rinvio, i medesimi atti di MSIG sarebbero oggetto dei procedimenti dinanzi ai giudici francesi e dinanzi ai giudici spagnoli.
23 Il giudice del rinvio sottolinea che, nell’ipotesi in cui non vi sia identità di fatti ma una semplice coincidenza di fatti, MSIG dovrebbe molto probabilmente scontare una pena di 30 anni di reclusione in Spagna dopo aver scontato una pena di 20 anni di reclusione in Francia, il che costituirebbe una pena fortemente sproporzionata, che darebbe luogo in particolare ad un trattamento discriminatorio di MSIG rispetto alle persone che sono oggetto di condanne in un solo Stato membro.
24 È in tale contesto che l’Audiencia Nacional (Corte centrale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze di fatto descritte e delle ragioni giuridiche prese in considerazione nel procedimento penale avviato a suo carico in Spagna e alla luce delle diverse condanne pronunciate in precedenza in Francia nei confronti di SMIG, sussista una situazione di “bis in idem” di cui all’articolo 50 della Carta e dell’articolo 54 della CAAS, per quanto riguarda l’accusa formulata a suo carico in Spagna, poiché si tratta degli “stessi fatti”, conformemente alla portata che la giurisprudenza europea attribuisce a tale nozione.
2) Se, in ogni caso, l’assenza nel diritto spagnolo di una disposizione normativa che consenta il riconoscimento di effetti alle condanne definitive precedentemente pronunciate dai giudici di altri Stati membri, ai fini dell’eventuale valutazione nella fattispecie in esame della sussistenza di un bis in idem per il motivo che si tratta degli stessi fatti, sia compatibile con l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 della CAAS, nonché con gli articoli 1, paragrafo 3, 3, paragrafo 2, 4, paragrafi 3 e 5, della decisione quadro 2002/584/GAI [del Consiglio], del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri [(GU 2002, L 190, pag. 1)].
3) Se, nel caso di specie, o in generale, l’assenza nel diritto spagnolo di una disposizione normativa, di una prassi o, in definitiva, di un meccanismo o di una procedura giuridiche che consenta il riconoscimento di effetti alle condanne definitive precedentemente pronunciate dai giudici degli Stati membri, ai fini della determinazione della pena, del suo cumulo giuridico, dell’adattamento o della durata massima di esecuzione delle pene, sia nella fase dibattimentale e decisoria, sia nella fase dell’esecuzione successiva della stessa, al fine, in subordine, in caso di assenza di bis in idem per coincidenza dei fatti, di garantire la proporzionalità della sanzione penale, come nel caso in cui nel procedimento in esame sussiste una precedente condanna emessa dai giudici di un altro Stato membro a pene gravi, già scontate, per fatti concomitanti (avvenuti nel medesimo periodo, strettamente connessi o associati o in rapporto di connessione penale o simile) con quelli che sono giudicati in Spagna, sia contraria agli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della Carta, o ai considerando 7, 8, 9, 13 e 14 e all’articolo 3, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale [(GU 2008, L 220, pag. 32)], e al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584].
4) Se, alla luce delle circostanze del caso di specie, e in generale, la totale esclusione degli effetti delle precedenti sentenze definitive emesse in altri Stati membri dell’Unione espressamente prevista dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), [della legge organica n. 7/2014] sulle decisioni di condanna pronunciate in Spagna, dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), [della legge organica n. 7/2014] sugli ordini di esecuzione della pena, e dalla sua disposizione aggiuntiva unica (anteriori, in entrambi i casi, al 15 agosto 2010) (...) di trasposizione della normativa europea, sia compatibile con:
a) l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 della CAAS, entrambi relativi al bis in idem internazionale;
b) i considerando 7, 8, 9, 13 e 14 e l’articolo 13, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della decisione quadro [2008/675], nonché con gli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della Carta e con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’Unione europea».
Procedimento dinanzi alla Corte
25 Con una lettera del 4 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2024, il giudice del rinvio ha informato la Corte dell’entrata in vigore, l’8 novembre 2024, di una nuova legge organica che ha modificato aspetti sostanziali della legge organica n. 7/2014 e della dissipazione dei suoi dubbi in merito alla compatibilità di tale ultima legge con le disposizioni del diritto dell’Unione oggetto delle questioni pregiudiziali dalla seconda alla quarta. Poiché il giudice del rinvio ritiene che tali questioni siano divenute prive di oggetto, occorre, di conseguenza, pronunciarsi unicamente sulla prima questione pregiudiziale.
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
26 Il governo spagnolo esprime dubbi in merito alla ricevibilità della prima questione per il motivo che il giudice del rinvio non avrebbe esposto gli elementi di fatto e le ragioni che lo hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, per cui non sarebbe possibile rispondervi. In subordine, tale governo considera che gli elementi di fatto e di diritto forniti dal giudice del rinvio non consentono di valutare l’identità dei fatti di cui trattasi. Così, la decisione di rinvio non menzionerebbe i fatti considerati nell’ambito dell’attentato commesso a Oviedo il 21 luglio 1997, per quanto riguarda MSIG, di modo che sarebbe difficile constatare una identità tra tali fatti e quelli menzionati nell’ambito delle condanne pronunciate nei confronti di MSIG da parte dei giudici francesi.
27 Ai sensi dell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», nonché «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie, e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia». Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione [...] di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
28 Secondo la giurisprudenza della Corte, le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire a quest’ultima di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma del suddetto articolo, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (sentenza del 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C-148/22, EU:C:2023:924, punto 47 e giurisprudenza citata).
29 Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale espone sia i fatti contestati a MSIG che hanno avuto luogo in Spagna che i fatti che sono stati giudicati in Francia, come risultano dalle sentenze francesi, precisando al contempo le informazioni di cui disponevano le autorità francesi. Inoltre, il giudice del rinvio precisa le ragioni che lo hanno indotto a sottoporre la prima questione ed espone il tenore delle disposizioni nazionali idonee ad applicarsi nel caso di specie.
30 In tali circostanze, la prima questione è ricevibile.
Sul merito
31 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «medesimi fatti», ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, debba essere interpretata nel senso che essa comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.
32 L’articolo 54 della CAAS, la quale è stata incorporata nel diritto dell’Unione dal protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dal Trattato di Amsterdam (GU 1997, C 340, pag. 93), sancisce il principio del ne bis in idem [sentenza del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem), C-365/21, EU:C:2023:236, punto 46].
33 Poiché tale principio risulta dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, occorre interpretare l’articolo 54 della CAAS alla luce dell’articolo 50 della Carta, di cui esso garantisce il rispetto del contenuto essenziale [sentenze del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C-435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 65, nonché del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem), C-365/21, EU:C:2023:236, punto 32].
34 Dalla formulazione dell’articolo 54 della CAAS emerge che nessuno può essere sottoposto ad un procedimento penale in uno Stato membro per i medesimi fatti per i quali sia già stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge di quest’ultimo Stato, non possa più essere eseguita.
35 Pertanto, l’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta a una duplice condizione, vale a dire, da un lato, che vi sia una decisione definitiva anteriore (condizione «bis») e, dall’altro, che gli stessi fatti siano oggetto tanto della decisione anteriore quanto dei procedimenti o delle decisioni successivi (condizione «idem») (sentenze del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 45, e del 19 ottobre 2023, Központi Nyomozó Foügyészség, C-147/22, EU:C:2023:790, punto 26).
36 Per quanto riguarda la condizione «idem», la quale deve essere esaminata alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 33 della presente sentenza, dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta risulta che quest’ultimo vieta di perseguire o condannare la stessa persona più di una volta per il medesimo reato [v., in tal senso, sentenze del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol), C-505/19, EU:C:2021:376, punto 78, nonché del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 71].
37 La condizione «idem», secondo una giurisprudenza consolidata, esige che i fatti materiali siano identici. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non trova applicazione quando i fatti di cui trattasi non sono identici, bensì soltanto analoghi [sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, punto 27, del 23 marzo 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Riserva relativa al principio del ne bis in idem), C-365/21, EU:C:2023:236, punto 37 e del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 74].
38 La nozione di identità dei fatti materiali deve essere intesa come un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente collegate tra di loro nel tempo e nello spazio [v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, punti 26 e 27, del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C-435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 128, nonché del 12 ottobre 2023 INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 75].
39 Per contro, se i fatti materiali non costituiscono un tale insieme, la mera circostanza che il giudice dinanzi al quale pende il secondo procedimento constati che l’autore presunto di questi fatti ha agito con lo stesso disegno criminoso non può essere sufficiente per affermare che esiste un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro, che rientra nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’articolo 54 della CAAS (sentenze del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, EU:C:2007:444, punti 29 e 30, nonché del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 76).
40 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, sia l’articolo 54 della CAAS che l’articolo 50 della Carta ricomprendono la sola materialità dei fatti indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi o dall’interesse giuridico tutelato, nella misura in cui la tutela conferita da tali disposizioni non può variare da uno Stato membro all’altro [v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, EU:C:2010:683, punto 39; del 22 marzo 2022, Nordzucker e. a, C-151/20, EU:C:2022:203, punto 39, nonché del 12 ottobre 2023 INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 73 e giurisprudenza citata].
41 Ne consegue che l’eventualità di qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, in due Stati membri diversi oppure il perseguire interessi giuridici diversi in tali Stati non può ostare all’applicazione del principio del ne bis in idem.
42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, il solo competente a pronunciarsi sui fatti, e non alla Corte, determinare se i fatti oggetto del procedimento penale di cui trattasi nel procedimento principale siano gli stessi di quelli che sono stati giudicati in via definitiva dai giudici francesi. Ciò premesso, la Corte può fornire a detto giudice elementi di interpretazione del diritto dell’Unione nell’ambito della valutazione dell’identità dei fatti di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C-435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 133, e del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punto 79 e giurisprudenza citata].
43 In tale prospettiva, occorre precisare anzitutto che, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 40 della presente sentenza, e nei limiti in cui è accertato che il procedimento penale principale e le sentenze francesi alle quali si riferisce il giudice del rinvio riguardavano fatti materialmente identici, la circostanza che tali sentenze concernessero reati diversi da quelli di cui trattasi nel procedimento principale è irrilevante ai fini della valutazione della condizione «idem» (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângà Curtea de Apel Craiova, C-58/22, EU:C:2024:70, punto 70).
44 Infatti, è rilevante, a tal riguardo, non la questione se gli elementi costitutivi dei reati di cui trattasi nelle sentenze francesi fossero o meno identici, bensì se i fatti contestati alla persona interessata nell’ambito di tali sentenze e del procedimento penale principale si riferiscano alla medesima condotta. Qualora sia in discussione una medesima condotta, compiuta dalla stessa persona, che ha avuto luogo nello stesso arco temporale, occorre verificare se i fatti per i quali tale persona è stata inizialmente condannata e quelli menzionati dal procedimento penale successivo sono identici o sono in sostanza i medesimi (Corte EDU, 19 dicembre 2017, Ramda c. Francia, CE:ECHR:2017:1219JUD007847711, § 87 e giurisprudenza citata).
45 Pertanto, incombe al giudice del rinvio valutare se, nel caso di specie, i precisi fatti contestati a MSIG che consentono di stabilire la responsabilità penale di quest’ultima in Spagna siano identici a quelli che hanno indotto i giudici penali francesi a condannarla.
46 A tal riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che MSIG è imputata in Spagna di un reato di distruzioni con finalità di terrorismo, di tre reati di tentativo di omicidio premeditato con finalità di terrorismo e di un reato di percosse e lesioni, commessi il 21 luglio 1997 a Oviedo da due membri di KATTU. Secondo il giudice del rinvio, ella sarebbe sottoposta ad un procedimento penale in quanto autrice materiale di tali reati, nella sua qualità di responsabile, all’epoca dei fatti del procedimento principale, dei «commando sotto copertura» dell’ETA, nonché per la fornitura di diverse armi a KATTU al fine di compiere attentati terroristici.
47 All’epoca dei fatti del procedimento principale, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, MSIG sarebbe stata incaricata di trasmettere le istruzioni elaborate dalle più alte autorità dell’ETA e di delineare, conformemente a tali istruzioni, le linee d’azione dei commando di terroristi che operavano in Spagna. MSIG avrebbe agito esclusivamente dal territorio francese.
48 Secondo tali stesse indicazioni, i due membri di KATTU che hanno commesso l’attentato del 21 luglio 1997 a Oviedo avrebbero agito, secondo le istruzioni generali che essi avevano ricevuto, e avrebbero deciso in modo autonomo di attaccare la caserma della polizia della località di Oviedo.
49 Orbene, sempre secondo il giudice del rinvio, le sentenze francesi non comprenderebbero alcuna menzione dell’attentato di cui trattasi nel procedimento principale e si limiterebbero a menzionare atti commessi da MSIG nel territorio francese. Pertanto, i fatti contestati a MSIG nell’ambito del procedimento principale non risultano, a prima vista, essere gli stessi che sono stati oggetto delle sentenze francesi.
50 Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che tali sentenze comprenderebbero, sui piani temporale e materiale, l’insieme degli atti compiuti da MSIG in Francia in qualità di dirigente responsabile dei «commando sotto copertura» che operano in Spagna, includendo sia la concezione delle operazioni dell’ETA che la fornitura di mezzi per realizzare attentati.
51 Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, risulta che i fatti che sono concretamente contestati a MSIG nell’ambito del procedimento principale che consentono di stabilire la sua responsabilità penale per l’attentato di cui trattasi sono, in sostanza, quelli che consistevano nel trasmettere, dal territorio francese, linee d’azione generali a commando di terroristi che operavano in Spagna e a far pervenire a tali commando i mezzi materiali per condurre le azioni che tali commando decidevano, dal canto loro, di effettuare e pianificavano nei dettagli in modo autonomo. A tal riguardo, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, risulta che nessun altro elemento fattuale specifico debba essere contestato a MSIG in relazione con l’attentato commesso a Oviedo, e che sono i medesimi fatti che hanno indotto i giudici francesi a stabilire la responsabilità penale di MSIG per le sue azioni condotte in Francia.
52 Occorre aggiungere che, ai fini della valutazione dell’identità dei fatti di cui trattasi, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nel dispositivo delle sentenze in via definitiva pronunciate in Francia e nel petitum degli atti di imputazione formulati dalle autorità competenti francesi, bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti negli atti di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di uno o più procedimenti penali anteriori promossi in Francia e conclusosi con una decisione definitiva (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:T:2023:764, punto 85).
53 A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della CAAS, occorre ricordare che, quando una persona è imputata di un reato in uno Stato membro e le autorità competenti di questo Stato hanno motivo di ritenere che l’imputazione riguardi gli stessi fatti oggetto di una sentenza definitiva in un altro Stato membro, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, possono chiedere le informazioni rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata. Il meccanismo di cooperazione istituito da tale disposizione consente alle competenti autorità del secondo Stato membro incaricato dei procedimenti penali nei confronti di una stessa persona di chiedere, ad esempio per chiarire la precisa natura di una decisione resa nel territorio del primo Stato membro o ancora i fatti precisi oggetto di tale decisione, le informazioni giuridiche rilevanti alle autorità di tale primo Stato (sentenza del 12 ottobre 2023, INTER CONSULTING, C-726/21, EU:C:2023:764, punti 50 e 51).
54 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell’ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un’associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.