In tema di libera circolazione delle persone e di riconoscimento dello status personale, gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che rifiuti di riconoscere e trascrivere nei registri dello stato civile il cambiamento di genere e di nome legalmente acquisito in un altro Stato membro, qualora tale rifiuto costringa il cittadino dell’Unione a promuovere un nuovo procedimento giurisdizionale nello Stato d’origine per ottenere il medesimo riconoscimento, con conseguente pregiudizio all’esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione e al rispetto della vita privata.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
12 marzo 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Ostacoli – Domanda di modifica dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obbligo in capo al giudice di uno Stato membro di conformarsi alla giurisprudenza della corte costituzionale di tale Stato – Interpretazione conforme »
Nella causa C-43/24 [Shipova] (**),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con decisione del 18 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2024, nel procedimento
K.M.H.
contro
Obshtina Stara Zagora,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per K.M.H., da D.I. Lyubenova, advokat, e A. Schuster, avvocato;
– per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti;
– per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;
– per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e P.P. Huurnink, in qualità di agenti;
– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Pimenta, J. Ramos e Â. Seiça Neves, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da E. Montaguti e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9 TUE e degli articoli 8, 10 e 21 TFUE nonché dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K.M.H. e l’Obshtina Stara Zagora (comune di Stara Zagora, Bulgaria) in merito ad una domanda diretta a far dichiarare che essa è una persona di sesso femminile, ordinando il cambiamento del suo prenome, del suo patronimico e del suo cognome, nonché a far figurare tale cambiamento nel suo atto di nascita.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato UE
3 L’articolo 9 TUE così dispone:
«L’Unione [europea] rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».
Trattato FUE
4 Ai sensi dell’articolo 8 TFUE:
«Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne».
5 L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE così dispone:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».
La Carta
6 L’articolo 7 della Carta, intitolato «Rispetto della vita privata e della vita familiare», dispone quanto segue:
«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
7 L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 3 prevede quanto segue:
«Laddove la (…) Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la “CEDU”], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».
Direttiva 2004/38/CE
8 A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35):
«Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza».
Diritto bulgaro
Legge sull’iscrizione allo stato civile
9 L’articolo 9, paragrafo 1, dello Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sull’iscrizione allo stato civile), del 27 luglio 1999 (DV n. 67, del 27 luglio 1999), così dispone:
«Il nome di un cittadino bulgaro nato nel territorio della Repubblica di Bulgaria è composto da un prenome, un patronimico e un cognome. Le tre parti del nome sono iscritte nell’atto di nascita».
10 Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, punti da 6 a 8, della legge sull’iscrizione allo stato civile, l’atto di nascita riporta il nome del bambino, il numero di identificazione personale del bambino (solo per i cittadini bulgari) nonché il sesso e la cittadinanza.
Legge sui documenti d’identità bulgari
11 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dello Zakon za bulgarskite lichni dokumenti (legge sui documenti d’identità bulgari, DV n. 93, dell’11 agosto 1998), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui documenti d’identità bulgari»):
«In caso di cambiamento del nome, del numero di identificazione personale (numero personale/numero personale dello straniero), del sesso, della cittadinanza o di modifica sostanziale e permanente dei connotati, la persona è tenuta a chiedere nuovi documenti d’identità bulgari entro un termine massimo di 30 giorni».
12 L’articolo 13, paragrafo 1, della legge sui documenti d’identità bulgari elenca i tipi di documenti d’identità. Si tratta in particolare della carta d’identità, del passaporto e della patente di guida.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 K.M.H. ha visto la luce il 7 agosto 1990 in Bulgaria. Figura nei registri dello stato civile di tale Stato membro come persona di sesso maschile, con un cognome composto da un prenome, un patronimico e un cognome corrispondenti a tale sesso. Anche il numero di identificazione personale attribuito e il documento d’identità rilasciato l’identificano come di sesso maschile.
14 Tuttavia, secondo la descrizione dei fatti constatati dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), giudice del rinvio, K.M.H. si sentiva sempre, fin dall’infanzia, donna nel suo aspetto, nel suo comportamento, nella sua percezione, nelle sue emozioni e nei suoi atteggiamenti.
15 Nel dicembre 2014 K.M.H. ha consultato uno psicologo che ha concluso che soffriva di una disforia dell’identità di genere, nonché di una disforia sociale e relazionale. Dopo aver consultato uno specialista in endocrinologia e andrologia, K.M.H. ha avviato una terapia ormonale, in Italia, dove vive attualmente e ha instaurato un rapporto familiare stabile con un cittadino italiano.
16 Dovendo affrontare quotidianamente, in particolare nella sua ricerca di lavoro, inconvenienti e problemi causati dalla discordanza tra, da un lato, il suo aspetto e il suo comportamento e, dall’altro, il sesso indicato nei suoi documenti d’identità, K.M.H. ha chiesto, nel corso del 2017, al Rayonen sad Stara Zagora (Tribunale distrettuale di Stara Zagora, Bulgaria) di dichiarare che è una persona di sesso femminile, ordinando il cambiamento del suo cognome, da K.M.H. (nome, patronimico, e cognome maschili) in K.M.H. (nome, patronimico, e cognome femminili), e che tale cambiamento figuri nel suo atto di nascita.
17 Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere rivendicata da K.M.H., la sua domanda è stata respinta con la motivazione che la normativa bulgara non prevede la possibilità di modificare, su basi psicologiche, i fatti accertati in un atto di stato civile. Tale decisione di rigetto è stata confermata in appello dall’Okrazhen sad Stara Zagora (Tribunale regionale di Stara Zagora, Bulgaria). Secondo tale giudice, detta normativa prevede che il sesso sia registrato alla nascita sulla base di caratteristiche sessuali primarie. Il cambiamento di genere sarebbe consentito solo se imposto da una modifica corporale.
18 Investito di un’impugnazione, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha dichiarato che, nonostante l’assenza di una normativa nazionale in materia, il principio del rispetto della vita privata e familiare impone ai giudici di valutare, caso per caso, se le condizioni sostanziali del cambiamento di identità di genere di una persona, alle quali è subordinato un cambiamento giuridico dei dati relativi allo stato civile iscritti nell’atto di nascita di tale persona, siano soddisfatte, al fine di raggiungere il giusto equilibrio necessario tra l’interesse pubblico e quello di detta persona, alla luce dell’articolo 8 della CEDU. La causa è stata quindi rinviata dinanzi all’Okrazhen sad Stara Zagora (Tribunale regionale di Stara Zagora), affinché quest’ultimo raccolga nuovi elementi di prova relativi alla situazione medica di K.M.H.
19 Con decisione del 21 novembre 2019, l’Okrazhen sad Stara Zagora (Tribunale regionale di Stara Zagora) ha nuovamente respinto la domanda del K.M.H., con la motivazione che la normativa bulgara non prevede una procedura di cambiamento di genere sulla base dell’autodeterminazione della persona interessata.
20 K.M.H. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), giudice del rinvio.
21 Tale giudice osserva di essere vincolato dalla decisione interpretativa n. 2/20, del 20 febbraio 2023, dell’Assemblea plenaria delle sezioni civili del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) (in prosieguo: la «decisione interpretativa»). Orbene, da tale decisione risulterebbe che il diritto sostanziale in vigore in Bulgaria non prevede la possibilità di un cambiamento dei dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione personale contenuti negli atti di stato civile di una persona che afferma di essere transgender. Secondo detta decisione, il diritto dell’Unione non condurrebbe a una conclusione diversa, poiché le norme relative allo stato civile delle persone rientrano nella competenza degli Stati membri. La stessa decisione sarebbe segnatamente fondata su una sentenza pronunciata il 26 ottobre 2021 dal Konstitutsionen sad (Corte costituzionale, Bulgaria), con la quale quest’ultimo giudice ha ritenuto che il termine «sesso», ai sensi della Costituzione bulgara, debba essere inteso come riferito esclusivamente alla sua dimensione biologica, a causa delle norme e dei principi morali e/o religiosi che devono prevalere sull’interesse delle persone transgender.
22 Il giudice del rinvio esprime tuttavia dubbi sull’interpretazione accolta nella decisione interpretativa, anzitutto alla luce dell’articolo 8 della CEDU e dell’articolo 9 TUE. Infatti, limitare alle persone intersessuali l’ambito di applicazione del diritto nazionale che vieta la discriminazione fondata sul sesso costituirebbe una siffatta discriminazione ai sensi di tali articoli. Potrebbe anche trattarsi di una violazione del diritto delle persone transgender bulgare a un equo processo, in quanto casi identici o simili sarebbero trattati in modo diverso in altri Stati membri dell’Unione.
23 Tale giudice si chiede, poi, se il divieto di modificare i dati contenuti in un atto di nascita non violi i principi di uguaglianza dei cittadini dell’Unione e di libera circolazione enunciati agli articoli 8 e 21 TFUE, così come sarebbero sanciti all’articolo 7 della Carta, in quanto le persone interessate non sono in grado di dimostrare la loro identità con i loro documenti d’identità.
24 Detto giudice ritiene, infine, che spetti alla Corte valutare se un’interpretazione vincolante della Costituzione bulgara da parte del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), secondo la quale il termine «sesso» va inteso solo nel suo senso biologico, sia conforme ai requisiti del diritto dell’Unione e possa costituire un ostacolo giuridico alla considerazione dell’identità di genere nei documenti di stato civile.
25 Alla luce di tali considerazioni, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell’Unione e di libera circolazione, sanciti dall’articolo 9 [TUE] e dagli articoli 8 e 21 [TFUE] e ribaditi dall’articolo 7 della [Carta] e dall’articolo 8 della [CEDU], ostino a una normativa nazionale di uno Stato membro che esclude la possibilità di modificare le iscrizioni relative al proprio sesso, al proprio nome e al proprio numero di identificazione [personale] contenute nei documenti anagrafici di un richiedente che indichi di essere [una persona transgender].
2) Se i principi di uguaglianza dei cittadini dell’Unione e di libera circolazione sanciti dall’articolo 9 [TUE] e dagli articoli 8 e 21 [TFUE] nonché il divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale sancito dall’articolo 10 del TFUE, ribaditi dall’articolo 7 della [Carta] e dall’articolo 8 della [CEDU], nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva, ostino ad una giurisprudenza nazionale [nel caso di specie, la decisione interpretativa (…)], secondo la quale il diritto oggettivo sostanziale applicabile nel territorio di uno Stato membro dell’Unione (…) non prevede alcuna possibilità di modificazione del sesso, del nome e del numero di identificazione [personale] negli atti di stato civile di un richiedente che si dichiari [persona transgender], ponendolo così in una situazione diversa da quella in cui si troverebbe in un altro Stato membro la cui giurisprudenza ammetta il contrario.
Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, non consenta la modificazione dell’identità di genere della persona, salvo il caso in cui ciò sia necessario per motivi medici nel caso di determinate persone (intersessuali).
Se sia ammissibile una giurisprudenza nazionale la quale, sulla base di valori religiosi e concezioni morali, consenta la modificazione del sesso solo per ragioni mediche in determinati casi e per determinate persone (intersessuali), escludendola tuttavia in altri casi di cambiamento dell’identità di genere dettato da altre e distinte ragioni mediche.
3) Se l’obbligo degli Stati membri dell’Unione (…), riconosciuto dalla giurisprudenza della [Corte] (con le sentenze [del 5 giugno 2018, Coman e a., C-673/16, EU:C:2018:385, e del 14 dicembre 2012, Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo”, C-490/20, EU:C:2021:1008)]) con riguardo all’applicazione della direttiva [2004/38] e dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di riconoscere lo stato civile di una persona accertato in un altro Stato membro conformemente alla legge dello Stato medesimo, si applichi anche con riguardo al sesso della persona, quale elemento essenziale delle registrazioni anagrafiche, e se il mutamento di sesso da parte di una persona avente parimenti la cittadinanza bulgara, accertato in un altro Stato membro, esiga l’annotazione di tale [cambiamento] nei pertinenti registri della Repubblica di Bulgaria.
4) Se, a fronte del diritto a un equo processo sancito dalla Carta e dalla CEDU, sia ammissibile un’interpretazione vincolante della Costituzione, risultante da una sentenza del Konstitutsionen sad (Corte costituzionale), secondo la quale la nozione di “sesso” dev’essere intesa esclusivamente in senso biologico; se tale interpretazione sia compatibile con i requisiti del diritto dell’Unione e se essa possa costituire un ostacolo giuridico alla registrazione di un mutamento del sesso [nello stato civile]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
26 È pacifico che un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’Unione, abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d’origine (v. sentenze del 23 ottobre 2007, Morgan e Bucher, C-11/06 e C-12/06, EU:C:2007:626, punto 22; del 5 giugno 2018, Coman e a., C-673/16, EU:C:2018:385, punto 31, nonché del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 41).
27 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che K.M.H. ha esercitato il suo diritto, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, poiché soggiorna in Italia, dove ha sviluppato una relazione familiare stabile.
28 In tali circostanze, la risposta alla prima e alla seconda questione, che vertono, in particolare, sull’interpretazione di tale articolo 21, è necessaria per il giudice del rinvio al fine di dirimere la controversia di cui è investito. Tali questioni devono pertanto essere dichiarate ricevibili. Lo stesso vale per la quarta questione, nella parte in cui verte sulle conseguenze da trarre da un’eventuale incompatibilità del diritto nazionale, come interpretato dalla Corte costituzionale, con l’interpretazione di detto articolo 21 da parte della Corte.
29 Per contro, laddove la terza questione sollevata dal giudice del rinvio si basa sulla premessa che il cambiamento di sesso della persona interessata sia stato constatato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine di tale persona, detta questione risulta priva di nesso con la descrizione dei fatti del procedimento principale effettuata dal giudice del rinvio.
30 Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, la ratio giustificativa di una domanda di pronuncia pregiudiziale consiste non già nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (v. sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18; del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 42, e del 1º dicembre 2022, DELID, C-409/21, EU:C:2022:946, punto 37). Di conseguenza, la terza questione è irricevibile.
Sulle questioni prima e seconda
Osservazioni preliminari
31 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, di cui all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 22 febbraio 2024, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, punto 23). Infatti la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni di diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 45).
32 In tale prospettiva, occorre rilevare che, con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio interpella la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 9 TUE, degli articoli 8, 10 e 21 TFUE, nonché dell’articolo 7 della Carta.
33 Come constatato al punto 27 della presente sentenza, nel procedimento principale è pacifico che K.M.H., in virtù della cittadinanza dell’Unione di cui è in possesso, ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, conformemente all’articolo 21 TFUE, e può, dunque, avvalersi dei diritti derivanti dalla predetta disposizione, fatte salve, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Siffatte limitazioni e condizioni sono quelle istituite dalla direttiva 2004/38, che è intesa segnatamente a determinare le modalità di esercizio di tali diritti e le relative limitazioni (sentenza del 22 febbraio 2024, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, punto 27).
34 A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva impone agli Stati membri di rilasciare ai loro cittadini o di rinnovare, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d’identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza, al fine di consentire loro di esercitare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, punto 35).
35 Orbene, la modifica dei dati relativi al genere, richiesta da K.M.H. nell’ambito del procedimento principale, comporterebbe, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo, 1 e dell’articolo 13, paragrafo 1 della legge sui documenti d’identità bulgari, l’obbligo per K.M. H di richiedere nuovi documenti d’identità bulgari.
36 In tali circostanze, e senza che occorra pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 9 TUE e degli articoli 8 e 10 TFUE, occorre considerare che, con la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, come il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri di stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
Nel merito
37 Allo stato attuale del diritto dell’Unione, lo status delle persone, in cui rientrano le norme sul cambiamento di cognome, patronimico, prenome o identità di genere di una persona, costituisce una questione di competenza degli Stati membri. Il diritto dell’Unione non incide su tale competenza. Tuttavia, nell’esercizio di detta competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative al diritto riconosciuto a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C-451/16, EU:C:2018:492, punto 29; del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 52, e del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 53].
38 Orbene, l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito all’articolo 21 TFUE, può essere ostacolato dal rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il cambiamento di identità di genere operato in applicazione delle procedure previste a tal fine nello Stato membro in cui il cittadino dell’Unione interessato ha esercitato tale diritto, indipendentemente dal fatto che tale cambiamento sia connesso o meno ad un cambiamento di cognome o prenome. Infatti, al pari del cognome o del prenome, il genere definisce l’identità e lo status personale di una persona. Pertanto, il rifiuto di modificare e di riconoscere l’identità di genere che un cittadino di uno Stato membro ha legalmente acquisito in un altro Stato membro è tale da generare per il medesimo seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 55).
39 Per un cittadino dell’Unione che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro e che, durante il suo soggiorno in quest’ultimo, abbia cambiato il proprio prenome e la propria identità di genere, esiste un rischio concreto, a causa del fatto di portare due nomi di battesimo differenti e di vedersi attribuire due identità di genere differenti, di dovere dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti, situazione che costituisce una circostanza idonea ad ostacolare l’esercizio del diritto conferito dall’articolo 21 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, punto 28; del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, punti 69 e 70, nonché del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 56 e giurisprudenza citata).
40 A differenza della situazione menzionata al punto precedente, K.M.H. non possiede documenti dello Stato membro ospitante nel cui territorio risiede, vale a dire la Repubblica italiana, che contengano dati relativi alla sua identità di genere diversi da quelli indicati nel registro dello stato civile dello Stato membro di cittadinanza, vale a dire la Repubblica di Bulgaria.
41 Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, è pacifico che K.M.H. deve fugare il dubbio suscitato dalla discordanza tra, da un lato, l’indicazione del suo sesso sulla sola carta d’identità di cui dispone e, dall’altro, la sua identità di genere vissuta.
42 Infatti, dalle sue osservazioni scritte risulta che il fatto che la sua carta d’identità o, ancora, i documenti di viaggio rilasciatile menzionino un’identità maschile le cagiona notevoli inconvenienti ogni volta che deve identificarsi presso il personale di una compagnia aerea, di uno stabilimento alberghiero, ma anche presso le forze dell’ordine, in particolare in caso di attraversamento di una frontiera.
43 La Corte ha peraltro già dichiarato, a tal riguardo, a più riprese, che numerose attività della vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedono di presentare la prova della propria identità, prova che, di norma, è fornita mediante un passaporto o una carta d’identità (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, punto 61; del 12 maggio 2011, Runevic-Vardyn e Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 73, nonché del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff, C-438/14, EU:C:2016:401, punto 43).
44 La discordanza tra l’aspetto di una persona e i dati relativi al genere che figurano sulla sua carta d’identità o sul suo passaporto è quindi tale da obbligare tale persona a dissipare i dubbi per quanto riguarda la sua identità nonché l’autenticità del documento d’identità che essa presenta o la veridicità dei dati in esso contenuti, il che può ostacolare l’esercizio del diritto derivante dall’articolo 21 TFUE.
45 Ciò premesso, conformemente ad una costante giurisprudenza, una restrizione alla libera circolazione delle persone, come quella che si verifica nel procedimento principale, può essere giustificata solamente se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, punto 81; del 5 giugno 2018, Coman e a., C-673/16, EU:C:2018:385, punto 41, nonché del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, punto 55).
46 Nel caso di specie, il governo bulgaro si è limitato a sostenere che il riconoscimento giuridico dell’identità di genere rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Quanto al giudice del rinvio, esso ha addotto una giurisprudenza nazionale che fa riferimento al riconoscimento esclusivo del sesso nel suo senso biologico nonché alle norme e ai principi morali o religiosi in quanto regolatori del comportamento.
47 A tal riguardo, sebbene la redazione di documenti d’identità quali la carta d’identità o il passaporto rientri nella competenza esclusiva delle autorità dello Stato membro di cui la persona interessata è cittadina, resta il fatto che tali documenti devono essere rilasciati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, affinché tale persona possa esercitare il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2024, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, punto 35).
48 Inoltre, qualora una misura di uno Stato membro che restringe una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione, una siffatta misura attua il diritto dell’Unione, nell’accezione dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché essa deve essere conforme ai diritti fondamentali sanciti da quest’ultima e, in particolare, al diritto al rispetto della vita privata e familiare (v. sentenza del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, punti 55 e 63 e giurisprudenza citata).
49 Ora, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta i diritti garantiti dall’articolo 7 di quest’ultima hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli garantiti dall’articolo 8 della CEDU, disposizione, quest’ultima, che costituisce una soglia di protezione minima (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 60; del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 63, e del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, punto 64).
50 Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 8 della CEDU tutela l’identità di genere di una persona in quanto rappresenta un elemento costitutivo e uno degli aspetti più intimi della sua vita privata. Infatti, tale articolo 8 ingloba il diritto di ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, il che ricomprende il diritto delle persone transgender allo sviluppo personale e all’integrità fisica e morale, nonché al rispetto e al riconoscimento della loro identità di genere. Tale articolo 8 impone, a questo fine, agli Stati, obblighi positivi, il che implica altresì l’istituzione di procedimenti efficaci e accessibili che garantiscano un rispetto effettivo del loro diritto all’identità di genere, dato che il riconoscimento dell’identità di genere di una persona non può essere subordinato a un trattamento chirurgico indesiderato da tale persona. Inoltre, tenuto conto della particolare importanza di tale diritto, gli Stati godono soltanto di un margine discrezionale limitato in questo settore (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punti 64 e 65, nonché giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ivi citata, e del 13 marzo 2025, Deldits, C-247/23, EU:C:2025:172, punti 47 e 48 nonché giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ivi citata).
51 Risulta quindi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, in forza dell’articolo 8 della CEDU, gli Stati sono tenuti a prevedere un procedimento chiaro e prevedibile di riconoscimento giuridico dell’identità di genere che consenta il cambiamento dei dati relativi al sesso, e quindi del cognome, prenome o numero di identificazione personale, nei documenti ufficiali, in modo rapido, trasparente e accessibile (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 66 e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ivi citata).
52 Nel caso di specie, come constatato dall’avvocato generale ai paragrafi 91 e 92 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – in particolare dalla sentenza della Corte EDU, 9 luglio 2020, Y.T. c. Bulgaria (CE:ECHR:2020:0709JUD004170116), la cui portata su tale punto non è stata pregiudicata dalla sua revisione ad opera della sentenza 4 luglio 2024, Y.T. c. Bulgaria (CE:ECHR:2024:0704JUD004170116, § § 42 e 43), e dalla sentenza 27 settembre 2022, P.H. c. Bulgaria (CE:ECHR:2022:0927JUD004650920) – risulta che la normativa bulgara di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata incompatibile con l’articolo 8 della CEDU.
53 In ogni caso, in tale contesto, occorre altresì ricordare che una normativa nazionale che impedisce che una persona transgender, a causa del mancato riconoscimento della sua identità di genere, possa soddisfare una condizione necessaria per l’esercizio di un diritto tutelato dal diritto dell’Unione dev’essere considerata in linea di principio incompatibile con quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, K.B., C-117/01, EU:C:2004:7, punti da 30 a 34; del 27 aprile 2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, punto 31, e del 4 ottobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, punto 60).
54 Infatti, tollerare una discriminazione fondata sulla differenza tra il sesso biologico e l’identità di genere equivarrebbe a porre in non cale, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte deve tutelare (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 1996, P./S., C-13/94, EU:C:1996:170, punto 22).
55 Ne consegue che una normativa di uno Stato membro, che non consente un cambiamento dei dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro, è altresì contraria ai diritti fondamentali che l’articolo 7 della Carta garantisce alle persone transgender. Non si può ritenere che essa consenta a tali persone di far valere proficuamente i diritti loro conferiti dall’articolo 21 TFUE.
56 Tenuto conto della motivazione che precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
Sulla quarta questione
57 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, idonea a costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.
58 Anzitutto, occorre rilevare che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267, secondo comma, TFUE deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione, disapplicando all’occorrenza la norma nazionale che gli impone di rispettare le decisioni di tale organo giurisdizionale di grado superiore (v. sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punti 4 e 5; del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punti 30 e 31; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 75, nonché del 26 settembre 2024, Energotehnica, C-792/22, EU:C:2024:788, punto 61].
59 Tale obbligo trova applicazione nel caso in cui un giudice di diritto comune sia vincolato da una decisione di una corte costituzionale nazionale che esso ritenga in contrasto con il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punti 70 e 71; del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C-430/21, EU:C:2022:99, punto 76, nonché del 26 settembre 2024, Energotehnica, C-792/22, EU:C:2024:788, punto 62].
60 In effetti, detto obbligo si applica dal momento che, secondo una giurisprudenza consolidata, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione. (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punto 3; dell’8 settembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 61, nonché del 15 gennaio 2013, Križan e a., C-416/10, EU:C:2013:8, punto 70).
61 Peraltro, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, le disposizioni di diritto bulgaro di cui trattasi nel procedimento principale sembrano prestarsi ad un’interpretazione conforme alla soluzione adottata dalla Corte al punto 56 della presente sentenza. Infatti, dalle citate sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 9 luglio 2020, Y.T. c. Bulgaria (CE:ECHR:2020:0709JUD004170116, §§ da 24 a 30) e 27 settembre 2022, P.H. c. Bulgaria (CE:ECHR:2022:0927JUD004650920, § 6) risulta che, prima della pronuncia della decisione interpretativa, una corrente giurisprudenziale interpretava il diritto bulgaro nel senso che consentiva il riconoscimento della riassegnazione sessuale giuridica.
62 In tale prospettiva, occorre altresì ricordare che l’esigenza di un’interpretazione conforme implica l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata, se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, quand’anche tale giurisprudenza promani da un organo giurisdizionale di grado superiore. Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che dette disposizioni sono ormai interpretate costantemente in un senso che è incompatibile con tale diritto dal giudice costituzionale dello Stato membro in questione (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punti 33 e 34).
63 Infine, occorre ancora precisare che sia l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, sia l’articolo 7 della Carta sono autosufficienti e non devono essere precisati da disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per poter conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Pertanto, se il giudice del rinvio dovesse constatare che non è possibile interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, esso sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza di tali disposizioni e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza le disposizioni nazionali considerate (v. sentenza del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, punto 76).
64 Tenuto conto della motivazione che precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.
Firme
* Lingua processuale: il bulgaro.
** Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.