
Ai fini del riconoscimento del danno catastrofale, o danno da lucida agonia, come si prova la consapevolezza della vittima circa l’imminenza della morte?
Sulla questione è tornata la Cassazione civile, Sezione III, con l’ordinanza n. 468 dell’8 gennaio 2026, offrendo chiarimenti rilevanti sul piano probatorio e sui limiti della motivazione del giudice di merito.
La decisione nasce da un caso di responsabilità sanitaria, nel quale i familiari di un paziente deceduto avevano chiesto il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale (danno catastrofale).
La giurisprudenza di legittimità distingue tra:
danno biologico terminale, che richiede un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e il decesso, di regola non inferiore alle 24 ore;
danno morale terminale o catastrofale, che prescinde dalla durata della sopravvivenza ma presuppone la lucida percezione dell’ineluttabilità della fine.
Quest’ultimo requisito, però, non deve essere dimostrato necessariamente attraverso una prova diretta.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Perugia aveva escluso il danno catastrofale pur dando atto che il paziente fosse rimasto vigile fino a pochi minuti prima del decesso.
Secondo il giudice di merito, tale vigilanza sarebbe stata incompatibile con la percezione di un esito letale imminente, ritenendo che il paziente fosse semplicemente in attesa di cure e di un miglioramento delle proprie condizioni.
Per la Cassazione, questo ragionamento non regge sul piano logico.
La Suprema Corte chiarisce che essere vigili non significa non essere consapevoli della possibilità della morte.
La vigilanza consente al soggetto di percepire ciò che accade, ma non dice nulla sul significato che egli attribuisce alle proprie condizioni di salute e al possibile esito della situazione clinica.
Pretendere una prova positiva della consapevolezza — come una dichiarazione espressa della vittima — equivale a imporre un onere probatorio irragionevole, soprattutto quando il paziente versa in condizioni gravissime.
La consapevolezza della morte imminente può essere desunta in via presuntiva, valorizzando:
la gravità del quadro clinico;
il contesto ospedaliero;
l’andamento della situazione sanitaria;
la documentazione medica;
le massime di comune esperienza.
Una motivazione che neghi il danno catastrofale:
perché la vittima era vigile;
oppure perché manca una dichiarazione esplicita della consapevolezza della fine;
si risolve in una motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il giudice di merito è tenuto a valutare l’intero quadro probatorio, anche in chiave presuntiva, e a fornire una motivazione logicamente coerente e intellegibile.
Per tali ragioni, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione del danno catastrofale e della liquidazione del danno parentale.
Nel danno catastrofale la prova della consapevolezza della morte imminente:
non richiede dichiarazioni esplicite;
non passa da formule solenni;
non si misura con criteri rigidi o temporali.
Conta il quadro complessivo: se, in quella situazione, una persona poteva ragionevolmente percepire l’approssimarsi della fine.
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