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Deposito atti penali, prorogato il deposito cartaceo

Decreto Ministero Giustizia del 18/07/2023 (G.U. 18/07/2023 )

Il ministro della Giustizia Nordio è intervenuto sul processo penale telematico prevedendo una fase sperimentale transitoria che consente ai difensori di depositare gli atti anche nel formato cartaceo secondo le attuali modalità.

È quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2023, che modifica i termini di entrata in vigore del Dm del 4 luglio 2023, che stabiliva l'obbligo per gli avvocati di depositare ben 103 tipologie di atti penali esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.

Questa mossa è stata salutata con grande favore dall'Unione delle Camere Penali, che ha espresso un vivo apprezzamento per la decisione del Ministro. I penalisti ritengono che questa fase transitoria permetterà di "testare la effettiva funzionalità tecnica del portale, formando nel frattempo adeguatamente avvocati, magistrati e personale di cancelleria, senza pregiudicare il pieno esercizio del diritto di difesa".

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 luglio 2023

Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» - Avvio fase di sperimentazione. (23A04155)


(GU n.166 del 18-7-2023)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori avviene mediante il portale del processo penale telematico;

Ritenuta la necessita' di assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalita' del portale del processo penale telematico, avviando una fase sperimentale transitoria anche nella prospettiva di individuare le tipologie di atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Decreta:

Art. 1
Oggetto


L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, e' possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2
Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ministro: Nordio

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