Regolamento recante ulteriori modifiche al D.M. 217/2023 in materia di processo penale telematico.

Decreto Ministero Giustizia n.114 del 26/06/2026

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 26 giugno 2026, n. 114

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (26G00134)


(GU n.149 del 30-6-2026)

Vigente al: 30-6-2026

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di nazionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»;

Visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.»;

Visto il regolamento 30 dicembre 2025, n. 206 recante «Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico», che ha modificato il predetto regolamento, riprogrammando i termini di transizione al regime di esclusivita' delle modalita' telematiche stabiliti all'articolo 3 con riguardo, rispettivamente, agli atti relativi alle intercettazioni (sino al 30 giugno 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) e al riesame e all'appello cautelare (sino al 31 marzo 2026 in luogo del 31 dicembre 2025), nonche' prevedendo un meccanismo di monitoraggio della progressiva attuazione del sistema di deposito con modalita' telematiche nei settori oggetto di intervento, mediante un sistema di verifica periodica ex post del raggiungimento delle finalita' dell'intervento normativo, in termini di apprezzamento e stima dei costi e degli effetti prodotti;

Rilevata la necessita' di effettuare un'ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarita' sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l'obbligatorieta' del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione, evitando il disallineamento tra la previsione normativa e la capacita' operativa reale degli uffici medesimi, mediante la rimodulazione differenziata dei termini di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare per tutti gli uffici giudiziari dal 1° gennaio 2027;

Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile in tema di deroga alla vacatio legis ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere di individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;

Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si e' espresso nella seduta del 3 giugno 2026 e il Consiglio nazionale forense che si e' espresso in data 21 maggio 2026;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 giugno 2026;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c)»;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 26 giugno 2026;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217


1. All'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, con esclusione dei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, nonche' di quelli di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, e di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2027;

b) Ufficio del giudice di pace, Corte di cassazione e Procura generale presso la Corte di cassazione, con esclusione dei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, X e XI del codice di procedura penale, nonche' di quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° gennaio 2028;

c) tribunale per i minorenni e procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;

d) tribunale di sorveglianza, a far data dal 1° gennaio 2030.

5-bis. Il deposito di cui al comma 5 ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche altresi' nelle seguenti ipotesi:

a) nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, a far data dal 1° gennaio 2028;

b) nei procedimenti assegnati alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, a far data dal 1° gennaio 2029;

c) nei procedimenti di cui al libro X del codice di procedura penale, a far data dal 1° luglio 2029;

d) nei procedimenti di cui ai libri IV, titolo I, capo VIII, IX, titoli III-bis e IV, e XI del codice di procedura penale, e in quelli in materia di misure di prevenzione e di mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, a far data dal 1° luglio 2030.

6. Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati esterni puo' avere luogo anche con modalita' telematiche nei seguenti uffici giudiziari penali:

a) Corte di appello e Procura generale presso la Corte di appello, fino al 30 giugno 2027;

b) Corte di cassazione, Procura generale presso la Corte di cassazione e Ufficio del giudice di pace, fino al 31 dicembre 2027.»;

c) al comma 7, le parole: «Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli», e dopo le parole: «indicati dal comma 5» sono inserite le seguenti: e nei procedimenti indicati dal comma 5-bis, fino alle date ivi rispettivamente stabilite per ciascuno di essi,»;

d) il comma 8 e' soppresso.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria


1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sara' inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2026

Il Ministro: Nordio

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1905

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