TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio». (25A06523)
(GU n.279 del 1-12-2025)
Vigente al: 1-12-2025
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;))
b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;
((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;
b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;))
c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;
g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Art. 2
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bissono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano ((i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.))
2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;
((a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo, le parole: «ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;
2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalita' dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;))
b) all'articolo 24, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».
((1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi.))
Art. 3
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno
1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:
«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attivita' lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo' svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso ((di soggiorno)) e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».
Art. 4
((Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali))
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge n. 48 del 2023.»;
b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.48 del 2023.»;
((b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;))
c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inseritele seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre2024, n.187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Art. 5
Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilita'
1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187((, dopo le parole)): «per l'anno 2025» sono inseritele seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» e' inserita la seguente: «annuo» ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'»)).
Art. 6
Programmi di attivita' di volontariato
1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».
Art. 7
Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale
1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».
Art. 8
((Stabilizzazione)) del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti
1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 9
Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera
1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
Art. 10
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa
1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.